Definizione di spese di rappresentanza

By Redazione

E’ stata pubblicata la bozza del decreto del ministro dell’economia e delle finanze che, salvo cambiamenti che si pensa siano improbabili, definisce le spese di rappresentanza e relativi limiti
di deducibilità a partire dal 1 gennaio 2008.

In base all’articolo 1, comma 1della bozza di decreto, si considerano inerenti (condizione essenziale per la deducibilità) le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e
documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di
ragionevolezza in funzione dell’obbiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali del settore.

La bozza afferma che sono palesemente considerate spese di rappresentanza:

– le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi …. oggetto
dell’attività caratteristica

– le spese per feste, ricevimenti …. organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose

– le spese per feste, ricevimenti … organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici ….

– le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

– ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti od erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma

Le spese definibili come spese di rappresentanza sono, dal 1 gennaio di quest’anno, interamente deducibili in base ad una percentuale progressiva parametrata al fatturato; precisamente, in base
al secondo comma, il limite è del:

– del 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni

– del 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni

– del 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni

Và da se che la stragrande maggioranza delle aziende presenti nel panorama italiano potranno al massimo dedurre euro 130.000,00.

A questa regola generale fanno eccezione le imprese neo costituite che potranno portare in deduzione le spese di rappresentanza, sostenute negli esercizi precedenti a quello in cui sono stati
conseguiti i primi ricavi, dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo ammesso in deduzione.

Al comma 4 si afferma che la deducibilità delle spese di rappresentanza di valore unitario non superiore a 50 euro non soggiace al limite del decreto ed è quindi interamente
deducibile.
Bisogna sottolineare che per determinare il valore 50 euro bisogna considerare il costo del bene più l’eventuale iva indetraibile (da ricordare che il testo unico sull’iva non è
stato, in merito a quanto in oggetto, variato quindi il limite generali di detraibilità delle spese di rappresentanza è ancora legato a beni il cui costo è non superiore a
euro 25,82).

È importante sottolineare con non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di
visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. …… Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente
dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate in occasione alla partecipazione a mostre fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti
dall’impresa….
La deducibilità integrale di queste spese è subordinata alla tenuta di apposita documentazione dalla quali emergano le generalità dei soggetti, la durata, il luogo della
manifestazione ecc..

Il decreto oggetto del presente articolo conclude dicendo che l’agenzia delle entrate e i diversi organi di controllo possono invitare i contribuenti a fornire indicazioni inerenti le spese di
rappresentanza. È importante quindi aver cura di produrre e conservare la documentazione più idonea possibile visto che le spese di rappresentanza sono da sempre oggetto di
contenzioso e questa norma è “appena nata”.

Dott. Franco ALESSIO info@studio-alessio.it

Redazione Newsfood.com

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