Decreto 20 Dicembre 2006
20 Febbraio 2007
Metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali «Presentazione ed interpretazione dei risultati d’analisi» – Supplemento n. 20. Recepimento
della Direttiva 2005/6/CE che modifica la
Direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la
presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi.
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ispettorato centrale repressione frodi di concerto con
L’AGENZIA DELLE DOGANE, IL MINISTERO DELLA SALUTE
E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti l’art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito, nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l’art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso R.D.L., approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le
analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nelle suddette disposizioni nazionali dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di
concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto l’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 «recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all’OCM del vino», che prevede
l’istituzione presso questo Ministero di una commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal citato R.D.L., la presenza, in
qualità di componenti di detta commissione, di rappresentanti dei Ministeri concertanti e di enti o istituti specializzati nei settori nonché la possibilità che la
commissione stessa sia articolata in sottocommissioni composte da esperti competenti per singole materie;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri,
con il quale, tra l’altro, è stata stabilita la seguente nuova denominazione di questo Ministero e del Ministero delle attività produttive, rispettivamente «Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero dello sviluppo economico»;
Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462; il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 355, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 gennaio 2001, n. 3; il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49; il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
13 febbraio 2003, n. 44, modificato con il decreto 11 novembre 2004, n. 294; il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e da
ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 dicembre 2005, relativi all’Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto l’art. 57, comma 1 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale alle agenzie fiscali sono trasferiti i «rapporti giuridici, poteri e
competenze» relativi alle funzioni esercitate in precedenza dai dipartimenti del Ministero delle finanze, disponendo che tali rapporti giuridici, poteri e competenze
«vengono esercitati secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia»;
Visto l’art. 63, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300/1999, che stabilisce che «all’Agenzia delle dogane spettano tutte le funzioni svolte dal Dipartimento delle dogane
del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali»;
Visto l’art. 68, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300/1999, in base al quale «il direttore rappresenta l’Agenzia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all’art. 11 – Capo III Campionamento ed analisi, che: «i metodi di
analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie»;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed
integrati da ultimo con il decreto 20 febbraio 2006 – supplemento n. 19;
Vista la direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati di analisi;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1982, di approvazione di «Metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali – Supplemento n. 6, con il quale, tra
l’altro, sono state recepite disposizioni comunitarie di modifica della direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati di analisi;
Considerato che per assicurare un approccio armonizzato nell’ambito del controllo ufficiale delle sostanze indesiderabili di cui al decreto legislativo n. 149/2004, è di grande
importanza che i risultati di analisi vengono presentati ed interpretati in modo uniforme;
Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle prescritte dalla direttiva comunitaria 2005/6/CE;
Decreta:
Art. 1.
La presentazione e l’interpretazione dei risultati di analisi relativi al controllo ufficiale delle sostanze indesiderabili devono essere eseguiti in conformità ai criteri descritti nel
supplemento n. 20, allegato al presente decreto.
Art. 2.
Il decreto ministeriale 28 maggio 1982 «approvazione di metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali» – supplemento n. 6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 265, del 25 settembre 1982, è pertanto modificato come segue:
1. all’art. 2 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi del decreto legislativo n. 149/2004, comprese le
diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C3 dell’allegato al presente decreto»;
2. il supplemento n. 6, nella parte I «disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti degli animali lettera C applicazione dei metodi di analisi ed
espressione dei risultati» è integrato con il punto 3, conformemente all’allegato al presente decreto.
Art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra a far parte della Raccolta ufficiale dei metodi nazionali. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 dicembre 2006
p. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Lo Piparo
p. L’Agenzia delle dogane
Guaiana
p. Il Ministero della salute
Ferri
p. Il Ministero dello sviluppo economico
Bianchi
Allegato
METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
Supplemento n. 20
Presentazione ed interpretazione dei risultati di analisi delle sostanze indesiderabili
1. Disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti per gli animali.
C. Applicazione dei metodi decreto-legge analisi ed espressione dei risultati.
3. Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi del decreto legislativo 149/2004 e successive modifiche, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato
all’alimentazione animale è considerato non conforme al limite massimo fissato, quando il risultato dell’analisi è giudicato superiore al limite massimo, tenuto conto
dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero.
La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta, è utilizzata per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo di
analisi consenta la stima dell’incertezza di misura e della correzione per il recupero (ad esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica).
Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo di analisi permette di valutare l’incertezza di misura ed il tasso di recupero):
a) corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione ed il livello di recupero;
b) nella forma» x /- U «dove x è il risultato dell’analisi, U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un
livello di affidabilità del 95% circa.