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Destituzione dal servizio: Discriminazione per la diversità fra le posizioni dei due agenti unodei quali non licenziato

By Redazione

Con sentenza del 12 febbraio 2007, n. 536, Il Consiglio di Stato, sez. VI ha stabilito l’illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio ( nel caso di che trattasi adottato
nei confronti di un agente della Polizia di Stato) a seguito di sentenza patteggiata, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza e proporzionalità quando risulti che i fatti
posti a base della condanna penale e della destituzione “amministrativa” siano gli stessi addebitati ad altro dipendente (nel caso agente della Polizia di Stato), colpito da sanzione
disciplinare più lieve.

Fatto e diritto
La persona in questione, un agente scelto della Polizia di Stato, era stato destituito dal servizio, in esito al relativo procedimento disciplinare, con
l’applicazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed una multa per i reati di truffa, simulazione di reato e falso, materiale ed ideologico, commessi in concorso con terzi ed in
occasioni in dipendenza alla sua attività nell’ambito della Polizia di Stato con comportamenti truffaldini ai danni di assicurazioni, sulla base di false denunce di furti di autovetture
o di incidenti stradali.
L’Amministrazione aveva proceduto con la destituzione in ordine alla valutazione dei fatti sui quali si è basata l’accusa secondo la quale degli episodi di truffa e di falso, materiale
ed ideologico, commessi da un agente della Polizia di Stato, in vicende connesse alla sua attività istituzionale, che incrinano pesantemente la fiducia dell’amministrazione stessa
Il poliziotto aveva impugnato tale destituzione, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e confermato dal Tar.

Le argomentazioni del dipendente
Le motivazioni a sostegno sono state che uno dei dipendenti della Polizia di Stato, pari grado del ricorrente, e giudicato
corresponsabile in uno degli episodi per i quali egli è stato destituito, è stato sospeso dal servizio per sei mesi commettendo così l’amministrazione una discriminazione
per la diversità fra le posizioni dei due agenti per il fatto che l’agente in questione è stato condannato per un solo episodio, ed ha riportato una condanna inferiore (un anno e
quattro mesi, anziché un anno ed otto mesi come il ricorrente ( entrambi sono stati poi condannati a pagare lo stesso importo di multa).

La Decisione del Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato la diversità fra le posizioni dei due agenti riscontrata dall’amministrazione consiste
nel fatto che l’agente in questione è stato condannato per un solo episodio, ed ha riportato una condanna inferiore (un anno e quattro mesi, anziché un anno ed otto mesi come il
ricorrente; entrambi sono stati poi condannati a pagare lo stesso importo di multa.
Secondo il Consiglio di Stato la differenza marginale fra i comportamenti ascritti ai due poliziotti e la differenza ancora più marginale fra le condanne riportate non giustifica la
sproporzione evidente fra la sospensione dal servizio a termine, anche se disposta per la durata massima, e l’espulsione definitiva dal posto di lavoro.
I Giudici della sesta Sezione del Consiglio di Stato quindi hanno sostenuto la destituzione inflitta determina una sperequazione in quanto in contrasto con i principi di eguaglianza e di
proporzionalità del provvedimento di destituzione dal servizio adottato nei confronti di un agente della Polizia di Stato a seguito di sentenza patteggiata che invece ha subito solo una
sanzione disciplinare più lieve.

Sentenza Consiglio Di Stato, Sez. VI – 12 febbraio 2007, n. 536
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