Casa Citta’ Societa’ – Il Giorno, QN, Resto del Carlino, La Nazione – “Energia, novita’ sull’ attestato” – Rubrica di Assoedilizia Achille Colombo Clerici

25 Febbraio 2014
Domanda
Sono in trattativa per la stipula di un contratto di locazione. Ho sentito versioni contraddittorie sugli obblighi in materia di certificato di prestazione energetica. Devo obbligatoriamente dotarmi di tale certificato?
Risposta
Il Governo è intervenuto in materia di certificazione energetica con il recente decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, c.d. “Destinazione Italia” che ha finalmente abrogato il comma 3 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 che prevedeva la sanzione della nullità assoluta del contratto di locazione per l’omessa allegazione dell’attestato di prestazione energetica e aveva di fatto paralizzato il mercato delle locazioni.
La normativa di riferimento – comma 3 art. 6 d.lgs. cit., pure innovato dal citato decreto – attualmente prevede che “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689“.
In sintesi, per le nuove locazioni di singole unità immobiliari soggette a registrazione, è stato eliminato l’obbligo di allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica. Permane tuttavia l’obbligo per il locatore di renderlo disponibile al potenziale locatario già in sede di trattativa e di consegnarlo al termine delle stesse una volta raggiunto l’accordo per la stipula del contratto.
Di tale consegna deve darsi atto mediante inserimento in contratto di clausola in cui il conduttore dichiara appunto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, dichiarazione che, se omessa, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative come indicate dalla norma.
L’ irrogazione della sanzione non esime comunque il locatore dal dotarsi dell’attestato.
Di fatto dunque il proprietario che intende concedere in locazione un immobile deve procurarsi l’Ape, fermo che ad oggi il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato il regolamento indicante modalità di redazione, sicchè fino ad allora dovrà farsi riferimento alla normativa statale o, per le Regioni che hanno legiferato autonomamente in materia alla normativa stessa.
Redazione Newsfood.com