Assicurazione dei soci di società
27 Marzo 2008
D: Volevo sapere in quale gestione Inps so devono iscrivere i soci accomandanti di S.a.s. ed i soci accomandanti di società in accomandita semplice (S.a.s.).
R: i soci accomandanti di S.a.s. ed i soci accomandanti di società in accomandita semplice (S.a.s.) sono iscrivibili alla gestione commercianti se:
a) c’è un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario;
b) l’attività è svolta con abitualità e prevalenza.
Se non esistono congiuntamente questi due requisiti il socio è un lavoratore subordinato e come tale va assicurato, sempreché il lavoro svolto ne abbia le caratteristiche.
Per quanto attiene ai soci liquidatori di società in liquidazione la citata iscrizione alla gestione commercio è valida per i soci liquidatori e per gli altri eventuali soci che
continuano a lavorare nella società in modo abituale e prevalente, o, in aggiunta a queste attività, aiutano il liquidatore nelle dovute operazioni.
Nel caso che durante le operazioni uno o più soci perdono i requisiti della abitualità e prevalenza per essi non esiste più l’obbligo contributivo e perciò devono
essere cancellati dall’INPS.






