Annunciata in Senato la presentazione del «decreto sicurezza»
27 Maggio 2008
E’ stata annunciata oggi in Aula dal Presidente Schifani la presentazione del decreto-legge 23 maggio 2008, numero 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (ddl 692).
L’esame in sede referente inizierà mercoledì 28 maggio alle ore 14,30 nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, alle quali riferiranno i senatori Vizzini e
Berselli, presidenti della due Commissioni.
Come riferisce la relazione tecnica del Governo, questo provvedimento «si propone il fine specifico di affrontare in via di urgenza taluni problemi di ordine e sicurezza pubblica, beni
primari purtroppo pregiudicati da taluni gravissimi fenomeni in continua espansione: la spinta criminogena di una immigrazione irregolare senza controlli adeguati in ordine alla sussistenza dei
requisiti per ottenere un soggiorno legale nel territorio dello Stato, l’incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall’abuso di alcol e stupefacenti, l’assenza di
efficaci strumenti di contrasto alla criminalità locale in capo ai sindaci, le difficoltà operative nell’aggressione dei beni mafiosi dovute all’obsolescenza della normativa di
prevenzione».
Espulsione dello straniero
L’art. 1 «introduce importanti modifiche alle disposizioni contenute nell’art. 235 del codice penale, concernenti la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio
dello Stato: modifiche volte ad ampliare considerevolmente la portata applicativa di tale istituto». In particolare, viene introdotto «l’allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».
Distruzione delle merci contraffatte
L’art. 2 introduce diverse modifiche al codice di procedura penale. In particolare, per quanto riguarda la merce sottoposta a sequestro, «si attribuisce all’autorità giudiziaria il
potere di procedere alla distruzione non solo (…) per le merci deperibili, ma anche quando si tratti di cose di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione
ecc.». Per le merci contraffatte è previsto che «la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, possa procedere alla
distruzione delle merci, previa comnicazione all’autorità giudiziaria».
Codice della strada
Per quanto riguarda il Codice della strada, è previsto un inasprimento della risposta sanzionatoria nei confronti di soggetti alla guida in elevato stato di ebbrezza e viene ripristinata
la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico o alla presenza nell’organismo di sostanze stupefacenti.
Immobili affittati a immigrati irregolari
L’art. 5 introduce «una nuova fattispecie delittuosa attraverso la quale si punisce (…) l’ipotesi di cessione a titolo oneroso di immobile, di cui si abbia la disponibilità, a un
cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Tale condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura di sicurezza della confisca
dell’immobile».
Poteri dei sindaci
Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono nella delicata materia della collaborazione tra Stato ed enti locali in materia di sicurezza. «L’apporto degli enti locali – si legge in proposito nella
relazione – può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia. Del
resto il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di dicurezza percepito
dai cittadini». Il sindaco potrà quindi – come si legge al comma 4 dell’art. 6 – adottare, come ufficiale del Governo, «con atto motivato e nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento, prevvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione». Gli
articoli 7 e 8 intervengono nei rapporti di reciproca collaborazione «tra il personale della polizia municipale e gli organi della Polizia di Stato». E’ prevista la
possibilità «di utilizzazione diretta del Centro elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno da parte della polizia
municipale».
I centri di permanenza temporanea diventano «centri di identificazione ed espulsione«
All’art. 9 «viene prevista la modifica nella denominazione degli attuali «centri di permanenza temporanea» e «centri di permanenza temporanea ed assistenza», i
quali con l’entrata in vigore del decreto-legge verranno identificati come «centri di identificazione ed espulsione«».




