Il permesso di soggiorno religioso è convertibile in permesso di lavoro
25 Febbraio 2009
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha
così accolto il ricorso di una cittadina indiana contro la questura di Roma che aveva respinto l’istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto che il permesso di
soggiorno per motivi religiosi venisse convertito in permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato. La donna era entrata regolarmente in Italia con il visto per motivi
religiosi, ma successivamente aveva ottenuto la dispensa dai voti, ragione per cui aveva presentato la richiesta di conversione del suo permesso in permesso per ragioni di lavoro, dal
momento che da sempre svolgeva l’attività di infermiera con regolari contratti presso strutture private. Per la questura però il nuovo permesso di soggiorno non
poteva essere rilasciato perché il permesso per motivi religiosi non rientrava tra quelli che la norma di settore elenca come convertibili.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto laddove la legge ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un
determinato titolo, lo ha espressamente previsto. Nel caso del permesso di soggiorno per motivi religiosi, invece, la legge non soltanto non vieta di convertire tipologie di permessi
anche diverse da quelle espressamente indicate come convertibili, ma consente anche che il rinnovo del permesso possa avvenire per motivi diversi da quelli originari., senza introdurre
al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del rilascio.
Il Tar ha osservato che, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione sulla conversione dei permessi di soggiorno deve essere interpretata alla luce della generale previsione
contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione secondo la quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati…sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”, ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività
lavorative, salvo che per le attività lavorative specificamente disciplinate dal regolamento di attuazione, tra le quali quelle di “infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private”.
Nel caso in questione, infatti, la ricorrente, mentre era in vigore il permesso per motivi religiosi, svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale presso
una casa di cura privata, e ciò costituisce senza dubbio uno degli “elementi nuovi” che la legge richiede per la conversione del permesso di soggiorno.







