Versamenti volontari nel “Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas”
17 Settembre 2008
L’Inps, con circolare n. 83 dell’8 agosto 2008, ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata con l’AEG e relativa ai versamenti
volontari nel “Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas”.
L’ Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, infatti, ha chiesto, in base ad accordi sindacali, di sostituirsi nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo
per dipendenti per i quali ricorrono le condizioni previste dall’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002 (disciplinate dal DM 16 giugno 2003) e a tal fine è stata
stipulata una specifica convenzione con AEG, entrata in vigore il 25 giugno 2008, data della relativa sottoscrizione.
Soggetti interessati
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, che dovrà fare esplicito riferimento all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, deve essere sottoscritta
dall’interessato e presentata alla Sede INPS competente per territorio, unitamente ad una dichiarazione di AEG ad assumere l’onere del pagamento della contribuzione
volontaria al Fondo.
La domanda deve, inoltre, contenere la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi e, a tal fine, è stato predisposto uno specifico modulo di domanda, allegato
alla circolare in commento.
Termini di presentazione della domanda
a) entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, per coloro che a tale data già rientravano nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, a
seguito degli obblighi derivanti dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale.
b) entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale, per coloro il cui transito intervenga in epoca successiva.
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo integrativo:
– viene concessa a coloro che possono far valere nel Fondo Gas i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997 (3 anni –
pari a 1.080 giorni – nel quinquennio antecedente la domanda);
– decorre dal 1° giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, purché la relativa domanda risulti presentata entro i suddetti termini;
– se l’istanza viene presentata oltre i termini, l’autorizzazione alla prosecuzione dei contributi volontari al Fondo Gas avrà decorrenza dal giorno di presentazione
della domanda, salva la facoltà di versare anche per i 180 giorni precedenti, individuati procedendo a ritroso dalla suddetta data.
Calcolo della contribuzione volontaria al Fondo integrativo
I contributi volontari devono essere calcolati applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo (attualmente pari a 1,7 punti percentuali) all’ammontare della retribuzione
imponibile (costituita dalla retribuzione globale mensile – in cui rientrano tutte le voci di carattere fisso e continuativo, escluse le quote delle doppie mensilità e le
somme liquidate a titolo di rimborso spese, anche forfettizzate – e della 13^ mensilità) percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo.
Inps, circolare n. 83 dell’8 agosto 2008
Inps, circolare n. 83 dell’8 agosto 2008, allegato




