Privacy: le banche e i dati dei clienti
28 Novembre 2007
Il Garante della Privacy ha fornito le linee guida che le banche devono seguire nel trattamento dei dati personali dei clienti, il provvedimento, pubblicato sulla GU del 23 novembre, è
stato redatto tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all’Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali ed
affronta diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente.
Il relatore del provvedimento, Giuseppe Fortunato, ha commentato il provvedimento affermando che esso rappresenta il prosieguo “dell’opera di chiarificazione” messa in atto dal Garante: “Dopo
la sanità, il recupero crediti, la vita condominiale, il rapporto di lavoro, le imprese – ha spiegato Fortunato – anche per le banche, dove molteplici sono state le segnalazioni da parte
dei cittadini, l’Autorità ha emanato una “Guida” per garantire i principi di correttezza, liceità e proporzionalità nell’uso dei dati personali”.
“Evitare richieste ad alta voce, assicurare distanze di cortesia, poter conoscere tutto ciò che riguarda le proprie operazioni, pretendere la più assoluta riservatezza, sapere se
le telefonate sono registrate, sono diritti sul cui pieno rispetto il Garante vigilerà con rigore”, ha concluso il relatore.
Il Garante, in particolare, ha stabilito che:
– è possibile comunicare informazioni bancarie a terzi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o dietro autorizzazione dell’interessato affinché
i familiari, il coniuge o professionisti legati da una rapporto di lavoro possano effettuare operazioni per suo conto o possano essere informati del tipo di rapporto intrattenuto con la
banca;
– è possibile registrare le comunicazioni telefoniche con i clienti solo per dare particolari ordini e istruzioni o per i servizi di “telephone banking”, ma devono informare gli
interessati. Il Garante, comunque, ha precisato che è necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
– i colloqui tra il personale delle banche ed i clienti non devono essere effettuati ad alta voce e agli sportelli devono essere predisposte le distanze di cortesia affinché venga
tutelata la riservatezza dei clienti;
– le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;
– il cliente può ricevere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma le
informazioni riferite ad altre persone. Se tali dati sono presenti nella copia dei documenti da consegnare al cliente, inoltre, essi devono essere oscurati;
– la banca può l’informativa alla clientela pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale quando il recapito ai singolo cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di
cessione di sportelli).




