Contratti di durata: calcolo della contribuzione previdenziale ENPALS
9 Ottobre 2007
Con circolare del 4 ottobre 2007, n. 14, l’Enpals ha fornito istruzioni sul criterio di calcolo da applicare per determinare correttamente la contribuzione previdenziale dovuta nelle ipotesi di
contratti di durata, in base al nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale la base imponibile deve essere determinata prendendo a riferimento le effettive
giornate di lavoro prestate.
L’Enpals ha evidenziato la particolare rilevanza che ha , in sede di controllo della regolarità degli obblighi contributivi delle imprese, l’acquisizione degli elementi di prova
documentali e/o testimoniali per l’accertamento dell’effettivo numero di giornate espletate dal lavoratore ed a tal fine ha indicato i principali elementi che possono condurre alla
individuazione delle effettive giornate di lavoro prestate nel rapporto di durata.
Individuazione delle effettive giornate di lavoro prestate
a) Comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
Da tali comunicazioni, sempre effettuate al servizio competente, si evincono le variazioni del rapporto di lavoro riguardanti la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione da
tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, etc., nonché la cessazione dei rapporti di lavoro sia nell’ipotesi di contratti a tempo
indeterminato che nell’ipotesi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata al momento dell’assunzione.
b) Documentazione Enpals
Gli elementi desunti dalla documentazione di cui sopra vengono confrontati ed integrati con quanto dichiarato dal datore di lavoro nel corso dell’assolvimento degli obblighi contributivi e
informativi nei confronti dell’Enpals (denuncia di assunzione del lavoratore, richiesta del certificato di agibilità, denunce contributive etc.).
c) Dichiarazioni dei lavoratori e prove testimoniali
Le risultanze documentali vengono integrate, oltre che con le prove testimoniali assunte, con quanto dichiarato dai lavoratori nel corso delle verifiche ispettive e/o in occasione di denuncia
presentata dai medesimi.
d) Contratto di lavoro individuale
Si devono analizzare le modalità concrete di svolgimento dell’attività lavorativa che possono riguardare:
– la durata del rapporto di lavoro; il numero effettivo di giornate lavorative da effettuare, se non coincidente con tutte le giornate di durata del contratto;
– la retribuzione (es: giornaliera, a prestazione e a forfait);
– l’orario di lavoro.
e) Contratto di lavoro a tempo parziale
L’Enpals, ritenendo dubbia l’applicabilità del part-time di tipo orizzontale alle categorie di lavoratori dello spettacolo, ha interpellato il Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale. Nelle more dell’emanazione della determinazione ministeriale, l’Enpals ritiene applicabile, con riserva, il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale limitatamente alle
figure professionali per le quali il CCNL di riferimento lo prevede espressamente ed alle condizioni ivi contemplate.
Se la retribuzione giornaliera corrisposta risulta inferiore al limite minimo stabilito dalla legge la stessa, ai fini contributivi, verrà automaticamente rapportata a detto limite
ovvero, qualora sussista il CCNL di riferimento, al limite minimo previsto dallo stesso.
f) Busta paga
Dalla busta paga emergono il numero di giornate lavorative, la retribuzione giornaliera, le trattenute operate, etc.
g) Registrazioni obbligatorie: libro matricola e libro paga
Dal libro matricola si desumono: la data di assunzione, di cessazione, la categoria professionale e la misura della retribuzione.
Dal libro paga (o libro presenze) invece, si possono evincere: il numero di ore lavorate in ciascun giorno, il periodo cui la retribuzione si riferisce, le trattenute fiscali e previdenziali,
la retribuzione corrisposta (nelle varie voci), il livello e la qualifica professionale.
h) Comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro
Dalle comunicazioni che i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare al Servizio competente, risultano, quali elementi qualificanti il rapporto di lavoro, la data di assunzione, di
cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, l’orario medio settimanale etc.
ENPALS, circolare n. 14 del 4 ottobre 2007
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