Delega fiscale: parziale riforma del processo tributario e criticità
30 Settembre 2015
Milano, 30 settembre 2015
DELEGA FISCALE
PARZIALE RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CRITICITA’

Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario (Atto n. 184-bis), in attuazione della legge delega fiscale n. 23 dell’11/03/2014 unitamente ai provvedimenti attuativi relativi a riscossione, sanzioni tributarie, agenzie fiscali e monitoraggio e stima dell’evasione volti ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Orbene, tra le tante modifiche processuali intervenute, maggiori opportunità ai contribuenti di evitare contrasti col Fisco grazie all’estensione della mediazione tributaria a tutte le contestazioni fino a 20 mila euro, incluse quelle relative ai tributi locali. La mediazione potrà essere utilizzata indipendentemente dal soggetto impositore, includendo sotto il profilo soggettivo anche Equitalia e i concessionari della riscossione. Al contempo la conciliazione giudiziale, attualmente valida solo per il primo grado, viene ampliata anche al giudizio di appello e potrà essere promossa sia dal giudice tributario che dalle parti in lite. Ed ancora, estensione della tutela cautelare al processo tributario ed immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, potenziamento dell’istituto dell’interpello. Di poi, condanna alle spese processuali che devono sempre seguire la soccombenza laddove la compensazione deve essere un caso eccezionale e per specifici motivi da evidenziare in sentenza, e possibilità di condanna per lite temeraria alle parti, compresi gli uffici fiscali, che intraprendono un giudizio che sanno essere perdente o dilatorio. Infine, possibilità di sospendere il processo quando i giudici tributari devono decidere e risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione di altra causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 del Codice di Procedura Civile.
Ecco che, se da una parte tali importanti novità sono da accogliere positivamente, dall’altro, si vogliono rimarcare alcuni aspetti che allo stato attuale rimangono ancora irrisolti e lasciano il contribuente in una sorta li limbo ben lontano da quella che può definirsi una perfetta parità con il fisco.
Ed allora, se davvero si vuol assicurare tale parità, è necessario garantire l’indipendenza dell’organo tributario giudicante, ovverossia sottrarre i giudici dal controllo del MEF, che è una delle parti in causa, e collocarli sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché impedire che le posizioni di vertice nelle Commissioni tributarie siano talvolta rivestite da componenti della Corte di Cassazione, investiti del giudizio di legittimità relativo alle controversie decise dagli stessi Collegi di merito di appartenenza.
Altresì, una razionalizzazione del trattamento economico dei giudici tributari sarebbe coerente con l’impegno profuso per la delicata e difficile professione svolta, e le specializzazioni acquisite, incentivandone la produttività laddove è ridicolo che il compenso a sentenza sia pari a 25 euro, peraltro corrisposto senza interessi dopo molti mesi!. Sarebbe quantomeno più dignitoso prevedere un compenso fisso annuo, ripartito in quote mensili, ed uno variabile, proporzionato in funzione del valore delle controversie, della composizione monocratica o collegiale dell’organo giudicante, del numero delle liti decise, oltre al riconoscimento di un compenso anche per la trattazione delle istanze cautelari, attualmente prive di ogni retribuzione economica, neppure simbolica.
Infine, come si può pensare che ancora non è concessa al contribuente la possibilità di potersi difendere in sede giudiziaria sia in primo che in secondo grado in condizioni di parità senza limiti istruttori, ovvero utilizzando le testimonianze ed i giuramenti. Ed allora, se è giusto combattere l’evasione con strumenti fiscali ed invasivi si deve, al tempo stesso, rispettare scrupolosamente la Costituzione per quanto riguarda il diritto di difesa (art. 24 Cost.) così che il processo tributario possa svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.).
In conclusione, un percorso di riforma tributaria di sicuro pregevole, ma alla luce delle presenti criticità appena esposte, ancora non sufficiente per bilanciare appieno le posizioni processuali delle parti coinvolte “contribuente e fisco” laddove, pertanto, sarebbe auspicabile fosse oggetto in seguito di un esame più ampio e approfondito.
Cav. Franco Antonio Pinardi
per Newsfood.com
Vedi anche:
Risultati di ricerca
Chi è Franco Antonio Pinardi? Vedi video e curriculum… un …
04 mar 2015 – Il Cav. Franco Antonio Pinardi è Segretario generale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari.
Contatti: Redazione Newsfood.com





