Varati dal Cdm gli interventi per garantire la stabilità del sistema bancario
14 Ottobre 2008
Ieri si è riunito il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro Altero Matteoli, a norma dell’articolo 8 della legge n.400 del 1988, quale
Ministro più anziano.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria ed in simultanea con gli altri Governi dell’Eurozona, ha approvato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, un decreto-legge che, in attuazione delle misure concordate ieri nel Vertice di Parigi, dispone interventi per garantire la
stabilità del sistema bancario.
In sede di conversione da parte delle Camere il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana.
L’intervento di Tremonti
Ieri a Parigi, i capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all’euro, hanno varato misure volte a favorire la liquidità, la capacità di finanziamento e la
solvibilità delle banche. Gli interventi, insieme a quanto deciso nell’Ecofin del 7 ottobre, mirano a garantire il necessario flusso di finanziamenti all’economia
reale.
Il Governo italiano ha dato attuazione a quanto stabilito in sede Europea con i provvedimenti dell’ 8 ottobre e con quello odierno, per salvaguardare i risparmiatori e stimolare
il ritorno al normale funzionamento del mercato del credito. I provvedimenti approvati sono immediatamente efficaci.
Si è agito favorendo i normali meccanismi di mercato e prevedendo l’intervento dello Stato nei casi in cui tali meccanismi non operino adeguatamente. L’intervento
pubblico può spingersi fino al commissariamento della banca, in presenza di situazioni in grado di minare la stabilità complessiva del sistema finanziario.
Con il D.L. 155 dell’8 ottobre, il MEF è stato autorizzato a garantire o sottoscrivere aumenti di capitale delle banche italiane. L’intervento è condizionato
alla presenza di un piano triennale di rafforzamento della banca ritenuto adeguato dalla Banca d’Italia. La valutazione di quest’ultima dovrà fondarsi sulla
capacità del piano di rafforzare la struttura finanziaria della banca. Eventuali modifiche al piano triennale presentato dalle banche dovranno essere approvate dal Ministero,
sentita la Banca d’Italia. Le azioni sottoscritte dal MEF, sino a quando permane la titolarità in capo al Ministero, avranno natura privilegiata e cioè potranno
avere priorità nella distribuzione dei dividendi rispetto alle altre categorie di azioni e limitazioni al diritto di voto.
La garanzia statale può essere rilasciata anche su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia a banche italiane o succursali di banche estere operanti in Italia, al fine di
fronteggiare gravi crisi di liquidità (cd. Emergency Liquidity Assistance).
Il MEF è, inoltre, autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi, integrando quanto già
previsto dai preesistenti sistemi di garanzia dei depositi.
Il decreto legge varato nella riunione odierna del Consiglio dei Ministri contiene ulteriori misure volte a facilitare il finanziamento delle banche italiane.
Al fine di fornire titoli di Stato utilizzabili in qualità di garanzia per il finanziamento delle banche presso la BCE, il MEF è autorizzato ad effettuare operazioni di
scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche italiane. Gli oneri a carico delle banche per tali operazioni sono stabiliti sulla base delle prevalenti
condizioni di mercato.
Allo stesso scopo, il MEF può anche rilasciare – sempre a condizioni di mercato- la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli stipulate da banche italiane con
soggetti privati anche non bancari.




