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Stangata in arrivo per i co.co.co e i professionisti senza cassa

By Redazione

Stangata in arrivo per i co.co.co e i professionisti senza cassa ossia quei soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata ex all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rispetto alle intenzioni iniziali del Governo, dunque, sono arrivate altre novità.

L’art. 28 del DDL (detto anche protocollo welfare) prevede che per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in
misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010.

Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

Inoltre, l’art. 2 dello stesso DDL prevede che dal 1° gennaio 2011 sono elevate nella misura di 0,09 punti percentuali :

– l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

– le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome
dell’INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie.

L’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,09% a partire dal 2011 è  collegata agli eventuali risparmi provenienti dalla razionalizzazione degli enti previdenziali.

La Gestione separata e i soggetti interessati

La Gestione separata (l’art. 2 comma 26 della 8 agosto 1995, n 335 e successive modificazioni ed integrazioni) è stata istituita col preciso scopo di estendere l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad queste categorie di lavoratori che prima del 1° gennaio 1996 ne erano sprovvisti.

Devono iscriversi alla predetta gestione obbligatoriamente i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non iscritti ad
albi o casse di previdenza, e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi mini co.co.co. e lavoro a progetto), nonché gli incaricati alla vendita a
domicilio (art. 36, L. 476/71).

Anche chi effettua prestazioni di lavoro autonomo occasionale che comporta un reddito superiore a 5.000 euro annue è obbligato ad iscriversi alla gestione separata INPS e a versare la
relativa contribuzione.

Anche in questo caso la contribuzione è a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del lavoratore e il versamento viene effettuato dal o dai committenti quando il lavoratore
comunicherà al committente l’avvenuto superamento della soglia nell’arco dell’anno solare  e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I redditi da lavoro occasionale sono redditi di lavoro autonomo soggetti fiscalmente alla ritenuta del 20% e non sono soggetti al pagamento del premio INAIL.

Gestione separata e soci lavoratori-amministratori di società commerciali

L’unica buona notizia ci giunge dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 ha stabilito  colui che nell’ambito d’una società a
responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e attività di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge
attività con carattere di abitualità e prevalenza. Nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione
all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Di fatto la Corte ha censurato l’ingiusta duplicazione d’una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.
Dunque,  in questi casi per la Suprema Corte il socio lavoratore-amministratore deve essere iscritto e versare o alla gestione separata o alla gestione commercianti. La gestione
è da individuare secondo i criteri dell’abitualità e prevalenza.

I prossimi anni

Soggetti senza altra copertura previdenziale

Soggetti con altra copertura previdenziale e titolari di pensione indiretta o reversibilità

 

Titolari di pensione diretta

(vecchiaia, anzianità,

invalidità)

Aliquota contributiva1

Aliquota  accantonamento

Aliquota contributiva

Aliquota  accantonamento

Aliquota contributiva

Aliquota  accantonamento

 

Anno 2008

 

 

24,5%

 

 

24%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

17%

Anno 2009

 

 

25,5%

 

 

25%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

 

17%

Anno 2010

 

 

26,5%

 

 

26%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

17%

 

 

17%


1 – L’aliquota contributiva, che effettivamente si versa, è maggiorata dello 0,5%, quota destinata al fondo maternità e assegni familiari

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