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Spamming con Fax, e-mail, sms e mms pubblicitari

By Redazione

D: Volevo sapere se si può richiedere il risarcimento dei danni provocati da un’azienda che mi ha intasato la linea fax, facendomi perdere un affare per avermi tenuta occupata la
linea telefonica. Premetto che non ho dato mai il mio assenso a ricevere pubblicità da tale azienda che adotta sistemi invasivi perfino utilizzando e-mail, sms e mms.

R: Nella Newsletter settimanale del 4 gennaio 2008, n. 299 il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato che l’invasione di pubblicità e le proposte commerciali non
richieste, se crea oltre al fastidio un danno economico, sia pur lieve, legittima il risarcimento dei danni subiti che il danneggiato può richiedere al giudice civile.
Il Garante della privacy ha ribadito peraltro l’illiceità di ogni forma di spamming. Nel caso specifico il Garante della privacy aveva vietato l’uso illecito di dati personali ad una
società che spediva a un gran numero di destinatari materiale pubblicitario e proposte commerciali senza aver acquisito in precedenza alcun consenso all’invio.

Inoltre il Garante ha chiarito che esistono alcune tipologie di spam che possono anche causare danni al destinatario.
Nel caso dell’invio di fax, infatti, oltre alla perdita di tempo, tale pratica non autorizzata comporta un consumo di carta, di inchiostro (o di toner), nonché l’occupazione indesiderata
della linea telefonica.
Quindi se la «vittima» lo ritiene opportuno può essere oggetto di una richiesta di risarcimento in sede civile. Nel caso esaminato dal Garante la società
che inviava raffiche di fax si era difesa sostenendo di aver raccolto i numeri da fonti pubbliche (elenchi telefonici, eccetera) ma, anche stavolta, l’Autorità ha ribadito che tale
circostanza è irrilevante: non vi è possibilità di invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate via fax, posta elettronica, Sms, Mms o chiamate
vocali mediante operatore automatico.

Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l’altro, nella perdita di tempo, nell’uso indebito della carta, del
toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l’apparecchio.
La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine
gialle, Pagine utili).
Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con
particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).

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