Richieste di asilo. Le esperienze italiana e tedesca a confronto
14 Maggio 2008
Casi concreti e differenti punti di vista, sulle procedure per determinare lo Stato responsabile, in ambito comunitario, ad esaminare le domande di asilo, sono stati al centro di un dibattito
tra la delegazione italiana dell”Unità Dublino’ e gli omologhi colleghi tedeschi.
La delegazione italiana, che opera presso la Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero
dell’Interno, si è recata nei giorni scorsi presso gli uffici di Dortmund e di Norimberga che ospitano la struttura centrale dell’Unità Dublino tedesca.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per un proficuo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei rispettivi uffici e sulle modalità di funzionamento e organizzazione dell’intera
procedura di attuazione del Regolamento Dublino II.
I criteri, infatti, che determinano quale sia lo Stato membro destinato all’esame di una domanda di asilo presentata, sempre in uno degli Stati membri, da un cittadino di un paese terzo, sono
stati stabiliti dal Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 343 del 18 febbraio 2003, il «Regolamento Dublino II».
Il confronto tra i sistemi tedesco e italiano e lo scambio di esperienze dirette tra il personale dei vari settori ha consentito di mettere in evidenza anche punti di criticità e
possibili soluzioni.
Sono emersi, inoltre, spunti di grande interesse dall’esame delle proposte di modifica del Regolamento Dublino II avanzate dalla Commissione europea, in questi mesi allo studio nelle competenti
sedi dell’Unione europea.




