Reverse charge per la vendita di cellulari e componenti informatiche

5 Aprile 2011
A far data dal 1 aprile la vendita di telefoni cellulari e componenti informatiche soggiacerà la c.d. reverse charge. L’Italia, assieme ad altri
paesi, è stata autorizzata ad estendere il regime dell’inversione contabile agli scambi (di qualunque ammontare) dei sopra riportati prodotti, che storicamente sono protagonisti di frodi
Iva.
Sul piano oggettivo, si tratta comunque di un’autorizzazione parziale; il reverse charge infatti è stato concesso limitatamente a:
- telefoni cellulari
- dispostivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione nel prodotto finito.
Sono quindi implicitamente esclusi, sia gli accessori telefonici, sia i personal computer.
In termini pratici il documento va trattato in modo similare a quanto previsto per gli acquisti intracomunitari, il cessionario dovrà:
- integrare la fattura con l’esposizione dell’iva applicata sulla base imponibile risultante dalla fattura.
- Iscrivere la fattura nel registro delle cessioni o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese.
- Annotare la stessa nel registro degli acquisti.
Bisogna però fare attenzione al tipo di cessione, infatti il reverse charge si applica, in questo caso, solo alla vendita effettuata nella fase distributiva che precede il commercio al
dettaglio, mentre non viene adottato nella fase di vendita all’utilizzatore finale.
Questa limitazione non è di fonte normativa, ma è la conseguenza dell’interpretazione di quanto contenutot nella circolare 59/E/2010. L’amministrazione, infatti, esclude
dall’ambito dell’inversione contabile la vendita al dettaglio, a prescindere dal fatto che il cessionario sia un soggetto passivo iva.
Bisogna sottolineare il fatto che la nozione di “vendita al dettaglio”, in questo caso, è da intendersi come la transazione che si concretizza con la destinazione del bene al
cessionario-utilizzatore finale, anche se soggetto passivo.
L’applicazione del reverse charge, pertanto, in questo caso, si suppone si debba seguire con riferimento allo status dell’acquirente: se è un utilizzatore finale, come testè
descritto, la cessione va fatturata con iva di legge, altrimenti è assoggettata al c.d. reverse charge.
Dott. Franco ALESSIO
Dott.ssa Marta BERRA
Newsfood.com