Privacy: lo spam può costare il risarcimento danni
9 Gennaio 2008
Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella
vita quotidiana di utenti e consumatori, è un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto.
A ribadire la necessità di quella che definisce come «battaglia di civiltà» è stato Giuseppe Fortunato, il relatore del provvedimento con cui il Garante per la
privacy ha condannato al risarcimento dei danni una società che tempestava di fax indesiderati a scopo promozionale e lucrativo una molteplicità di soggetti senza aver ottenuto il
loro consenso al trattamento dei dati personali.
E’ ormai noto che il fenomeno dello spam (comunicazioni commerciali indesiderate inviate a messo sms, posta elettronica, fax, mms o chiamate vocali mediante operatore automatico) ha assunto
dimensioni considerevoli, ma la novità è che in alcuni casi il trattamento illecito dei dati personali può essere punito con il risarcimento dei danni arrecati.
La società condannata, in particolare, si era giustificata affermando che le informazioni commerciali venivano inviate a numeri di fax presenti sugli elenchi categorici (quali Pagine
Gialle e Pagine Bianche), ma il Garante ha ribadito che, se le comunicazioni vengono inviate a mezzo fax, sms, posta elettronica, mms o chiamate vocali mediante operatore automatico è
sempre necessario il consenso informato al trattamento dei dati personali.
A ciò va aggiunto il fatto che lo spam può provocare anche danni materiali al destinatario: nel caso in questione, infatti, oltre alla perdita di tempo lo spam ha generato spreco
di carta e di toner e ha mantenuto occupato l’apparecchio, che doveva poter essere utilizzato da chi realmente ne aveva necessità.