Per urgenze, il farmacista deve consegnare i medicinali anche senza ricetta
21 Aprile 2008
Sulla G.U, n. 86 dell’11 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2008 con cui il Ministero della Salute ha sancito l’obbligo, per i farmacista, di consegnare medicinali
soggetti all’obbligo di prescrizione medica al cliente che non ne sia in possesso.
Tale obbligo, tuttavia, è limitato ai casi “di estrema necessità e urgenza” ed in particolare:
– quando il medicinale è necessario per la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica,
ma solo se il farmacista è in possesso di elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia: se nel documento non viene indicato il tipo di farmaco necessario, il
cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre 30 giorni;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
– quando il paziente necessita di non interrompere un trattamento (es. antibiotico), ma solo se:
a) il farmacista è in possesso di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) il cliente mostra al farmacista di una confezione inutilizzabile (es. un flaconcino danneggiato);
– quando il paziente è in possesso di documentazione di dimissione ospedaliera, emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, da cui risulti prescritta o
raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
Fermo restando che non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, dopo aver consegnato il medicinale il farmacista deve dare al cliente una
scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Decreto 31 marzo 2008 del Ministero della salute





