Atti, deposito e procedure per le imprese sociali
17 Aprile 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008 sono stati pubblicati due decreti del 24 gennaio 2008 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i criteri quantitativi e
temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale ed ha reso noti gli atti che le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale devono depositare
presso il registro delle imprese, nonché le relative procedure.
Il primo decreto, in particolare, prevede che, ai fini dell’applicazione del dlgs 156/2005, con il termine “ricavi” si intendano:
– in caso di adozione di principi di contabilità per competenza: tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di
riferimento;
– in caso di adozione di principi di contabilità per cassa: tutte le entrate che dal punto di vista temporale sono relative all’anno di riferimento.
Per calcolare la soglia minima del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione, dunque, “sono considerati al
numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, soltanto i ricavi”. Non vengono, invece, considerati nel computo:
– i proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
– le plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
– le sopravvenienze attive;
– i contratti o le convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima.
In merito agli atti per l’iscrizione nell’apposita sezione, il secondo decreto prevede che le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale debbano depositare per via telematica o su supporto
informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese i seguenti atti e documenti:
– l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
– un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa redatto secondo lo schema predisposto dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale;
– il bilancio sociale;
– per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata e l’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione redatti secondo lo schema predisposto dall’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
– ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
Il deposito, inoltre, deve essere effettuato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande
all’ufficio del registro delle imprese.
Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Definizione
dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155”
Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, “Definizione
degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”





