Per i co.co.co. della PA niente limite temporale
24 Gennaio 2008
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota circolare n. 5 del 21 gennaio 2008, ha risposto al quesito posto da Italia Lavoro Spa in merito al conferimento degli incarichi di
collaborazione nella PA in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007.
Il DFP, in particolare, ha osservato che il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” imposto per il conferimento di incarichi di collaborazione
indica l’obbligo, per il collaboratore, di essere in possesso almeno della laurea magistrale o di un titolo equivalente. Pertanto le PA non potranno stipulare rapporti di lavoro autonomo
con lavoratori aventi una qualifica inferiore.
Inoltre il DFP ha sottolineato che la necessità di scegliere collaboratori che abbiano sviluppato una certa esperienza nel settore impone che non sia possibile “ricorrere a
rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie”. Da questo risulta che i contratti stipulati in violazione di tali presupposti debbano essere considerati
illegittimi.
Inoltre, dato che le collaborazioni coordinate e continuativi sono contratti di lavoro autonomi, il limite temporale introdotto dalla legge 247/2007 ai contratti di lavoro subordinato
flessibili nella Pubblica Amministrazione non si applica ai co.co.co.
Dipartimento della Funzione Pubblica, nota circolare n. 5 del 21 gennaio 2008





