Lombardia: Fermo del traffico per i veicoli più inquinanti
14 Ottobre 2008
La Regione Lombardia ha emanato i nuovi provvedimenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, racchiudendoli nel “piano d’azione 2008-2009” che
riguarderà il periodo che va dal 15-10-2008 al 15-04-2009. Durante questo periodo nelle zone A1, che per quanto riguarda il territorio
pavese comprende il capoluogo e i Comuni direttamente confinanti con esso, è disposto il fermo del traffico dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 19,30.
I veicoli interessati sono i seguenti :
• autoveicoli a benzina non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli “pre-Euro1” a benzina);
• autoveicoli diesel non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti
“pre-Euro1” e “Euro1” diesel);
• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro1 a due tempi”).
Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale elencati all’art. 203 del d.P.R. 495/92 le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009.
Dal 15 ottobre 2009 il divieto di circolazione è esteso anche ai veicoli diesel “Euro2” ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico
locale, per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010.
Novità sostanziale della nuova delibera della Regione Lombardia è l’ambito d’applicazione, che come nell’anno precedente è riferito ai Comuni
definiti in zona A1 dalla zonizzazione del territorio regionale ma estende la validità del divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti anche alle strade provinciali
con la sola esclusione di quelle che vengono classificate R1.
Nel territorio provinciale le uniche strade classificate dalla Regione come R1, dove quindi è possibile transitare coi veicoli più inquinanti, sono la SS 35 dei Giovi nel
tratto proveniente da Milano fino all’innesto con la tangenziale di Pavia e le tangenziali di Pavia stesse.
Saranno previste inoltre deroghe riguardanti i tratti , ricadenti all’interno della zona oggetto dell’ambito di applicazione, che risultano di collegamento a parcheggi o
zone di interscambio col trasporto pubblico locale in modo da consentire l’ingresso all’area critica anche ai cittadini in possesso di mezzi soggetti al divieto di
circolazione.
A questo proposito la Provincia sta svolgendo un ruolo di coordinamento coi comuni inseriti nell’area critica in modo da garantire una uniforme applicazione e pubblicizzazione dei
provvedimenti.
La delibera regionale prevede delle deroghe al divieto di circolazione che riguardano i seguenti veicoli: elettrici, bifuel alimentati a gas o gpl, veicoli diesel dotati di efficaci
sistemi di abbattimento delle polveri sottili, veicoli storici muniti di certificato di idoneità, macchine agricole, motoveicoli e ciclomotori a 4 tempi, veicoli di pronto
soccorso sanitario, scuola bus, veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap , veicoli motoveiocli e ciclomotori delle forse dell’ordine, protezione
civile etc etc.
Le ulteriori deroghe previste riguardano i veicoli dei commercianti ambulanti (limitatamente al percorso necessario per raggiungere il luogo di lavoro), veicoli con a bordo almeno tre
persone (car pooling).
Dal 1° agosto 2008 è diventato obbligatorio il controllo dei gas di scarico per poter viaggiare su tutto il territorio della Regione Lombardia; sono assoggettate al controllo
obbligatorio gli autoveicoli a motore destinati al trasporto di persone e di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia,
dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl,gas) o di motore ad accensione per compressione (diesel).
Sono esclusi dal controllo:
• i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione;
• i veicoli classificati di interesse storico o collezionistico iscritti negli appositi registri;
• i veicoli che hanno già effettuato la prima revisione e che risultano essere nell’anno in cui il veicolo deve essere sottoposto alle successive revisioni previste
dalla normativa, infatti in questo caso il controllo dei gas di scarico viene effettuato contestualmente alla fase di revisione.
I veicoli di nuova immatricolazione che hanno superato gli 80000 km prima dell’assoggettamento alla prima revisione prevista dal codice della strada, devono effettuare il
controllo dei gas di scarico.
Nel caso in cui un veicolo venga, in fase di controllo degli organi preposti, trovato senza un certificato di avvenuto controllo dei gas di scarico valido è soggetto alle
sanzioni previste dalla Legge Regionale n°24/06.
Il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli può essere effettuato presso le autofficine autorizzate dalla Provincia di Pavia all’effettuazione di tale
controllo, l’elenco delle ditte è consultabile presso il sito internet della Provincia stessa.
Il controllo ha validità annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 , mentre per quelli immatricolati antecedentemente ha validità semestrale.





