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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Certificati medici emessi dai sanitari delle strutture pubbliche

By Redazione

D: Cosa è previsto per la certificazione dopo la stipula dell’Accordo con i medici di famiglia per quanto riguarda le certificazioni redatte da medici esterni a favore degli
assicurati?

R. A seguito della stipula dell’Accordo con i medici di famiglia e a completamento dell’intera materia delle certificazioni redatte da medici esterni a favore degli assicurati, è stato
approvato l’Accordo tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici operanti presso le Strutture Sanitarie Pubbliche.
Con la Circolare del 14 febbraio 2008, n. 12, l’INAIL – ha disposto che la certificazione emessa dai sanitari deve essere redatta sulla modulista INAIL per gli infortuni sul lavoro (Mod. 1SS) e
per le malattie professionali (Mod. 5SS).

I moduli devono essere trasmessi – per via cartacea, oppure anche on-line – entro il primo giorno successivo a quello della visita di attività ambulatoriale della struttura pubblica
sanitaria interessata.
Il nuovo accordo stipulato tra INAIL e le rappresentanze sindacali dei medici operanti presso le strutture pubbliche (ASL, ospedali) prevede, tra l’altro, che la certificazione deve essere
completa e trasmessa per via telematica e che il medico, in ogni caso, debba sempre consegnare due copie cartacee del certificato all’ammalato, di modo che una di esse possa dallo stesso essere
inviata al datore di lavoro.

Tale certificato può essere anche inviato via fax o con consegna manuale, sempre entro il citato termine.
L’INAIL a fronte di ogni certificato corrisponde la somma di 27,50 euro per un massimo di tre certificati, più 5 euro se si usa la via telematica, mentre nessun compenso è
corrisposto nel caso che il certificato non sia stato trascritto sul modulo INAIL, o lo sia stato fatto in modo incompleto, e successivo al terzo. Il medico non può pretendere alcun
compenso dall’assicurato.

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