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Inail e Ipsema verseranno una somma una tantum ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro

Inail e Ipsema verseranno una somma una tantum ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro

By Redazione

L’Inail e l’Ipsema corrisponderanno ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro una somma una tantum a titolo di sostegno in un momento particolarmente difficile
anche sotto il profilo economico per la famiglia che e’ rimasta priva della spesso unica fonte di sostentamento.
La somma una tantum, che e’ a carico dell’apposito Fondo recentemente istituito con decreto dal Governo, viene corrisposta per gli infortuni mortali avvenuti dal 10 gennaio 2007 in poi, spetta
anche se il lavoratore deceduto non era assicurato contro gli infortuni, non e’ soggetta a tassazione ed e’ cumulabile con altre misure di sostegno previste per i familiari degli infortunati sul
lavoro.
  In base alle istruzioni operative ora emanate dal Ministero del Lavoro e dai due Enti, Inail ed Ipsema (quest’ultimo per quanto riguarda i marittimi) devono anche corrispondere, se il
lavoratore deceduto era assicurato contro gli infortuni sul lavoro, un’anticipazione della rendita ai superstiti nella misura di 3/12 di quanto spettante all’anno.
L’importo della prestazione una tantum e’ determinato in misura crescente in relazione al numero dei familiari ed e’ annualmente fissato con decreto del Ministero del Lavoro in relazione alle
risorse disponibili.
Beneficiari dell’una tantum sono il coniuge, i figli fino a 18 anni o a 21 se studenti, fino a 26 se frequentano l’Universita’ e senza limiti di eta’ se inabili al lavoro; in mancanza,
beneficiari sono i genitori se erano a carico del defunto, o i fratelli e le sorelle se conviventi ed a carico.
In caso di piu’ aventi diritto, l’importo della prestazione e’ diviso in parti uguali. La domanda per ottenere l’una tantum deve essere presentata da uno dei superstiti alla sede dell’Inail o
dell’Ipsema presso cui il defunto era assicurato, entro 40 giorni dal decesso.
Per i decessi avvenuti prima del 2 febbraio 2009 (data di pubblicazione del decreto) i termini decorrono dal 2 febbraio. L’erogazione sia dell’una tantum che dell’anticipazione della rendita e’
subordinata all’esito di un accertamento sommario da parte degli Uffici Provinciali del lavoro, dell’Inail o dell’Ipsema volto ad accertare che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul
lavoro.
I due Enti previdenziali liquidano quanto spettante entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento. Per quanto riguarda gli infortuni mortali gia’ avvenuti, l’Inail e l’Ipsema
inviteranno i superstiti a cui e’ gia’ stato riconosciuto il diritto alla rendita ad integrare la domanda presentata a suo tempo e liquideranno l’una tantum senza necessita’ di procedere
all’accertamento sommario.
Anche i superstiti di lavoratore non assicurato saranno invitati a presentare o ad integrare la domanda gia’ presentata per l’una tantum, in modo da poter procedere quanto prima all’accertamento
sommario.
Eventuali ricorsi vanno presentati direttamente all’Inail o all’Ipsema, a seconda del settore di attivita’ del lavoratore.

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