FREE REAL TIME DAILY NEWS

IMU, aliquote differenziate: inferiori per immobili locati rispetto ai non locati, in uso diretto. Incostituzionale?

IMU, aliquote differenziate: inferiori per immobili locati rispetto ai non locati, in uso diretto. Incostituzionale?

By Redazione

Milano

Data: 31 maggio 2012 12.29.00 GMT+02.00
Oggetto: IMU, aliquote differenziate – Immobili locati aliquote inferiori rispetto ai non locati, in uso diretto -Incostituzionalità
 
ASSOEDILIZIA
Associazione della Proprietà Edilizia

Colombo Clerici: ombre di incostituzionalità sull’IMU.
Il Comune dovrebbe differenziare le aliquote Imu distinguendo  gli immobili locati da quelli non locati e ridurre l’aliquota per i primi.
Un problema generale che si pone per tutti i Comuni d’Italia.

Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha inviato una lettera al Sindaco di Milano Giuliano Pisapia nella quale si prefigura una situazione di incostituzionalità
nell’applicazione dell’IMU con aliquote uguali sia per gli immobili in uso diretto dei proprietari, che per gli immobili dati in locazione.

Infatti i primi godono di un più favorevole trattamento fiscale a differenza dei secondi.

Questo il testo della lettera: “Signor Sindaco, desidero sottoporre alla Sua attenzione una questione, attinente alla determinazione delle aliquote IMU, che può assumere
rilevanza di natura costituzionale. Riteniamo infatti che il Comune, nel modulare le diverse aliquote dell’IMU debba evitare di fissare una medesima aliquota per gli immobili in locazione e
per gli immobili in uso diretto del proprietario. L’IMU,infatti, per questi ultimi, a differenza dell’ICI, assorbe l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in relazione
ai redditi fondiari afferenti i beni non locati”; ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Quindi prevedere la medesima aliquota per gli immobili non locati ( che, ripetiamo, pagano solo l’IMU)  e per quelli locati (per i quali il proprietario contribuente paga l’IMU e l’ Irpef
nonchè le relative addizionali ) rischia di introdurre una seria disparità di trattamento, oltre ogni ragionevolezza, tra le due tassazioni.
Tant’è che il medesimo decreto legislativo istitutivo del federalismo fiscale municipale e dell’IMU, mentre eleva le aliquote-base rispetto a quelle dell’ICI, proprio ad evitare
quell’effetto distorto, prevede un’aliquota base dimezzata per l’IMU degli immobili locati. In altri termini la legge istitutiva dell’IMU prevede che il prelievo derivante da questa imposta
sia maggiore rispetto a quello dell’Ici, ma parallelamente assorba altre imposte; laddove ciò non avviene quella legge prevede il dimezzamento delle aliquote.

Questa è la logica dell’IMU. Lo stesso testo originario (circolante prima della seduta del Consiglio dei Ministri che lo modificò nell’attuale norma dell’art. 13 del decreto
salva-Italia) che evidentemente era frutto di un lungo e ponderato lavoro preparatorio, prevedeva per gli  immobili locati  l’aliquota base del 4 per mille e non quella vigente del 7,6
per mille. 

Si ritiene pertanto che il Comune di Milano abbia a determinare aliquote differenziate – stabilendo una aliquota per gli immobili locati congruamente ridotta, rispetto a quella degli immobili non
locati, in rapporto all’entità del vantaggio di cui questi ultimi beneficiano- onde  far venire meno la irragionevole disparità di trattamento fiscale, che potrebbe sostanziare
una illegittimità costituzionale foriera di vasto contenzioso”.
 

Redazione Newsfood.com

NOTE su IMU/Imposta municipale propria
(da Wikipedia)
 
L’imposta municipale propria è nata come Imposta Municipale Unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un’unica tassa l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011
(artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla GU n. 67 del 23 marzo 2011 ne stabiliva l’introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8 comma 2). Il
Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia”) poi convertito, con modificazioni, in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011 (GU n.300 del 27 dicembre 2011 – Suppl.
Ordinario n. 276) ha profondamente modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l’introduzione, in via sperimentale, a partire
dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015. Il testo di legge distingue tra un’imposta “sperimentale” e un’imposta “a regime” anche se in realtà la sperimentazione del
tributo è solo sulla carta, poiché nessuna norma prevede il vaglio degli effetti prodotti dall’anticipazione del tributo al 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede
applicativa, con la Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU. In particolare vi sono delle
novità sulla definizione di abitazione principale, sono stati previsti nuovi termini di pagamento ed è prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento
fiscale dell’abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
 
Presupposto dell’imposta
Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Nella sua originale
formulazione avrebbe dovuto accorpare le varie imposte esistenti sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
Il decreto Salva Italia indicava come abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente.”
In seguito alle modifiche apportate dall’art. 4, D.L. 16/2012 l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Per pertinenze, sempre secondo
il decreto, si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD