Impatto della pesca a strascico nelle acque d'altura
17 Ottobre 2007
Bruxelles – La Commissione ha presentato oggi una strategia volta a proteggere gli ecosistemi vulnerabili delle profondità marine dall’impatto delle attività di pesca
distruttive; essa ha inoltre adottato una proposta che introduce un divieto generalizzato in relazione all’utilizzo di attrezzi di fondo dannosi per l’ambiente nelle zone d’alto mare
considerate.
Tale iniziativa è pienamente conforme alle raccomandazioni formulate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) lo scorso dicembre). La comunicazione odierna della Commissione
illustra le iniziative che l’UE adotterà al fine di rafforzare l’azione internazionale svolta in seno alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e
alle pertinenti convenzioni internazionali per proteggere gli habitat marini vulnerabili. Per le zone d’altura non ancora regolamentate da un’ORGP, la Commissione propone un regime innovativo
che subordina l’esercizio della pesca in determinate zone al rilascio di un’apposita autorizzazione agli operatori. I permessi di pesca sono rilasciati dallo Stato membro interessato a
condizione che esso abbia appurato che le attività di pesca previste non produrranno un impatto negativo significativo su habitat vulnerabili. È inoltre prevista l’applicazione
alle navi dell’UE di un divieto di pesca a profondità superiori a 1 000 metri. Tali iniziative per la protezione degli ecosistemi vulnerabili nelle acque d’altura formano parte
integrante della politica marittima integrata proposta dall’UE al fine di garantire un uso sostenibile dei mari e degli oceani. (Cfr. IP/07/1463).
Joe Borg, commissario per la Pesca e gli Affari marittimi, ha dichiarato: “Prendiamo seriamente l’approccio precauzionale. La risoluzione dell’ONU rappresenta un vero e proprio cambiamento di
regime di cui l’UE si è fatta promotrice. La misure proposte oggi dalla Commissione consentiranno all’Unione europea di preservare gli habitat profondi d’alto mare dall’azione
distruttiva degli attrezzi da pesca di fondo. L’UE continuerà a collaborare con tutti gli organismi competenti per migliorare e approfondire le conoscenze riguardo a tali habitat,
istituire ORGP nelle zone non ancora regolamentate e conferire alle ORGP esistenti maggiori poteri per l’attuazione di misure di protezione efficaci.”
La nuova comunicazione contiene un’analisi particolareggiata dei principi che stanno alla base della raccomandazione dell’Assemblea generale dell’ONU e presenta le azioni che l’UE intende
attuare sia nei confronti delle proprie navi che nell’ambito delle ORGP, esistenti o in via di istituzione, alle quali partecipa.
La maggior parte dei pescherecci dell’UE operanti in alto mare svolge le proprie attività in zone in cui è già presente o è in via di istituzione un’organizzazione
regionale di gestione della pesca. In queste zone la Commissione si adopererà per garantire l’attuazione di analoghe misure, ispirate al principio di precauzione e fondate su una
valutazione preliminare dell’impatto, intese a garantire la protezione degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde. Tali misure potranno consistere in una disciplina adottata dalle ORGP
competenti o in disposizioni provvisorie concordate dalle parti di un’ORGP in via di istituzione.
Esistono tuttavia diverse regioni oceaniche che non sono soggette ad alcun regime di regolamentazione della pesca, come nel caso dell’Atlantico centrale e sudoccidentale. In base alle misure
proposte dalla Commissione, i pescherecci dell’UE che intendono pescare con attrezzi di fondo in tali acque dovranno chiedere un permesso di pesca speciale ai rispettivi Stati membri. Il
permesso sarà rilasciato previa esecuzione, da parte degli Stati membri, di una valutazione preliminare degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la
nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili. Tali valutazioni andranno effettuate
tenendo conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili e applicando un approccio precauzionale. Le navi operanti in modo non conforme al piano di pesca saranno passibili di
sanzioni.
A titolo di misura complementare, la Commissione propone un divieto generalizzato in relazione all’utilizzo di attrezzi da pesca di fondo a profondità superiori a 1 000 metri in tutte le
zone in cui si applica il nuovo regolamento.
I pescherecci autorizzati che, nel corso delle operazioni di pesca, scopriranno ecosistemi vulnerabili, saranno tenuti a sospendere immediatamente l’attività e a spostarsi dal sito in
questione. Essi dovranno inoltre comunicare alle autorità competenti l’ubicazione esatta e la natura del sito considerato. Inoltre, in presenza di dati scientifici affidabili atti a
provare l’esistenza di habitat marini vulnerabili, gli Stati membri dovranno applicare provvedimenti di chiusura alle loro navi ed informarne la Commissione, che provvederà ad attuare
analoghi provvedimenti nei confronti di tutte le navi dell’UE. Le navi saranno tenute ad imbarcare osservatori scientifici; gli Stati membri comunicheranno alla Commissione, ogni sei mesi, le
catture effettuate dalle loro navi e le modalità con cui esse si sono conformate alle disposizioni del regolamento.
Contesto
L’Unione europea ha offerto un contributo determinante alla promozione della risoluzione dell’ONU sulla pesca sostenibile, adottata nel dicembre 2006, ed è fortemente determinata a
garantirne l’immediata trasposizione in misure concrete ed efficaci. Per poter rispettare le scadenze fissate dall’Assemblea generale, il regolamento proposto dovrebbe entrare in vigore entro
la fine del 2008.
Gli habitat in questione, costituiti da strutture quali coralli di acque fredde, camini idrotermali, montagne sottomarine o banchi di spugne di profondità, sono estremamente vulnerabili
all’attività umana, e in particolare al contatto diretto con gli attrezzi da pesca di fondo. Per installare piattaforme offshore petrolifere o gassifere è necessario effettuare
una valutazione preliminare dell’impatto. È la prima volta, tuttavia, che tale prescrizione si applica al settore della pesca.