Il tetto massimo per gli emolumenti nella PA
28 Marzo 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2008 è stata pubblicata la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha illustrato le norme della
Finanziaria 2008 che disciplinano gli emolumenti e le retribuzioni a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate ponendo tetti
retributivi.
La nuova disciplina, in particolare, introduce un vincolo economico che consiste nell’imposizione di un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari
possono percepire per l’espletamento di uno o più rapporti. Tale limite è rappresentato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, che attualmente
è pari a Euro 289.984,00 annui lordi. E’ previsto, inoltre, un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3, comma 46, della Finanziaria 2008) pari al doppio di tale
importo
La circolare ha chiarito che la disciplina sui tetti retributivi non riguarda i corrispettivi per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche e che, oltre ad avere carattere
generale, il suo campo di applicazione coinvolge anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle
società non quotate e i dirigenti.
Sono interessati dalla nuova normativa tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze poiché sono soggetti ad un rapporto di lavoro subordinato
o autonomo con le amministrazioni od organismi interessati (cioè: le amministrazioni statali, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le
università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate). Sono soggetti alle nuove disposizioni, dunque, non solo i lavoratori
dipendenti, ma anche le parti di un contratto d’opera, di collaborazione coordinata e continuativa o di una collaborazione a progetto, qualora il committente sia una società partecipata,
o comunque i titolari di altri incarichi.
La Finanziaria, comunque, prevede la possibilità di derogare al regime che impone un tetto al trattamento economico, ma solo se ricorrono «motivate esigenze di carattere
eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni».
Circolare n. 1 del 24 gennaio 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica





