Il credito d'imposta di 333 euro per le nuove assunzioni

By Redazione

Il Ministero dell’economia, con decreto 12 marzo 2008, ha dato applicazione all’articolo 2, commi da 539 a 547, della Finanziaria 2008, che ha introdotto un credito d’imposta a favore dei
datori di lavoro che, nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, effettuano nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che sono ammesse alla fruizione degli aiuti di Stato a finalità regionale.
La norma, in particolare, punta ad incrementare il numero delle assunzioni di personale dipendente nelle suddette zone e prevede che possano beneficiare del credito d’imposta i datori che
effettuano assunzioni a tempo indeterminato che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle aree delle regioni suddette.
Il Ministero, inoltre, ha precisato che l’incremento della base occupazionale deve essere riscontrato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello
stabilimento, ufficio o sede nel 2007, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Nel caso di soggetti che hanno assunto la
qualifica di datori di lavoro dal 1° gennaio 2008, invece, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Il credito d’imposta è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, ma sale a 416 euro per l’assunzione di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore
svantaggiato” (ex articolo 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002).
L’agevolazione, tuttavia, spetta solo quando si verificano le seguenti condizioni:
– per i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati che non abbiano mai lavorato prima, abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente; siano portatori di
handicap; o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;
– se vengono rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione;
– se sono rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori;
– se il datore di lavoro non ha ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal
collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.

Ministero dell’economia, decreto 12 marzo 2008

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