Giudice di pace Mileto – sentenza 9/08 del 18/01/2008
26 Settembre 2008
SENTENZA
Nella causa civile iscritto al n. 837/06 R.G.
TRA
… elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. …, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto in opposizione;
CONTRO
Sindaco p.t. del Comune di … con Avv. …
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a norma e nei termini di cui all’art. 22 L. 689/81, il ricorrente di cui all’intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo in
epigrafe contrassegnato.
Ne ha dedotto la legittimità chiedendone l’annullamento per omessa contestazione immediata e mancanza e difetto di motivazione, mancanza certificato di taratura regolamentare
dell’apparecchio, nullità della notificazione del spv privo di sottoscrizione del1’accertatore, contraddittorietà degli atti amministrativi,,violazione del combinato
disposto art. 82 comma 5 ed art. 83 DPR 495/82 ed art.. 4 Legge 168/02, violazione del combinato disposto art. 45 I° ed 8° D Lgs n 28 5/02 ed art 77 co 5 e 7 DPR 495/92 ed art 4
legge 1 68/02,sul territorio di competenza.
Si costituiva l’Amministrazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ad istruttoria espletata,la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va pertanto accolta sulla base dell’istruttoria che ha dato prevalente conferma ai fatti allegati dal ricorrente.
Il Giudice secondo la lettera della legge «accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (Corte Costituzionale 18/12/1995
n.507); questa formulazione fa capire che l’Amministrazione, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di «attore sostanziale» e debba perciò
sottostare alla regola “onus probandi incumbit ci qui dicit».
L’art. 23 comma 12 della legge 689/81, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi
costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.
Alla luce della ultima giurisprudenza sul punto in materia di violazioni al C.d.S. accertate mediante strumenti elettronici (autovelox e velomatic) l’esattezza dei rilevamenti si fonda
su una regolare taratura dell’apparecchio che assicuri la distanza dello spazio che separa i due raggi luminosi, perché in tale spazio, in uno con l’intervallo di tempo tra le
due interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche, sta la base del calcolo della velocità.
In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza
dell’accertamento amministrativo.
Nel caso che trattiamo il Comune di … tra l’altro non ha ottemperato violandolo il decreto dirigenziale n. 1130 del 18/3/04 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – mancata
prescritta taratura annuale dell’autovelox – «le multe elevate agli automobilisti con apparecchi autovelox, photored-velomatic con annessa decurtazione dei punti sulla patente e
la debenza di sanzione pecuniaria sono tutte annullabili sull’intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi, oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura
annuale, come nel caso de quo».
L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 – normativa internazionale in materia di taratura di strumenti di misura – come «insieme delle
operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione o da un sistema di misurazione o i valori rappresentati da
un campione di materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando».
Tale taratura necessaria ed obbligatoria e regolata dalla legge italiana con la L. 273/91 ed è l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni
nazionali legalmente riconosciuti ed è l’unico modo per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni sia presenti nello strumento che durante l’uso.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace in Mileto, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa accoglie il ricorso ed annulla in ogni sua parte il
provvedimento impugnato verbale in quanto infondato in fatto ed in diritto.
condanna la resistente P.A. al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA e successive occorrende.
Così deciso in Mileto lì 18/01/2008
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Salvatore Di Leo
nomulte.it




