La Polizia di Stato pubblica l'elenco degli autovelox
26 Settembre 2008
La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità (autovelox e sistema di
rilevamento tutor). Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. L’elenco degli autovelox è
aggiornato ogni settimana. In alternativa all’interno del nostro sito si trova una pagina dedicata agli autovelox, aggiornata costantemente.
Giova però spendere due parole sui mezzi predisposti dalla legge per garantire i diritti dell’automobilista nei confronti dei sistemi quali autovelox, tutor e più in
generale sistemi di telecamere ai semafori e all’accesso di certe ztl. Infatti la legge prevede l’obbligo per il Prefetto di emanare un decreto nel quale siano indicate le tratte sulle
quali operano i sistemi di controllo della velocità. In mancanza di tale decreto o in caso di rilevamento su tratte non inserite nel decreto, la multa è ricorribile.
Ovviamente non è semplice nè pratico dover consultare il decreto in caso di multa ricevuta per accertamento con autovelox.
Per questo, sulle tratte stradali interessate dai rilevamenti (escluso il rilevamento da sistemi a distanza dalle auto di servizio in movimento) deve essere sempre presente, nelle
vicinanze, un cartello di segnaletica (di norma verticale) che informi della possibilità di una presenza di autovelox. Tale cartello di norma è posto tra l’effettivo punto
del rilevamento e la prima strada di confluenza o in ogni caso il cartello deve essere presente anche sulla strada che confluisce, se detta strada si inserisce in quella dove viene
effettuato il rilevamento in un punto successivo al cartello, o ripetuto dopo ogni intersezione.
Infatti, dovendo ricevere l’automobilista la chiara informazione della possibile presenza dell’autovelox, qualora il cartello si trovi sulla strada principale e la strada secondaria
dalla quale proviene l’automobilista incrociasse la prima dopo il cartello, l’automobilista non avrebbe ricevuto l’informazione e la multa sarebbe impugnabile con ricorso. Di
più, non potendo avere certezza della direzione dalla quale proviene l’automobilista ogni multa sarebbe ricorribile per la mancanza del cartello, non potendo l’organo accertatore
stabilire che l’automobilista sia giunto dalla strada provvista di cartello.
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