Etichettatura degli allergeni: la valutazione del rischio

Etichettatura degli allergeni: la valutazione del rischio

By Redazione

Uno dei temi più dibattuti, parlando di etichettatura degli allergeni, è la valutazione del rischio legato a una dichiarazione errata o insufficiente.

(Si veda ad esempio l’articolo Allergeni alimentari: limitare i «può contenere»
).

Abbiamo riassunto alcune nostre considerazioni che ci auguriamo possano risultare utili.

1. Il «responsabile ideale»
Il primo problema da risolvere è senz’altro quello legato alle materie prime acquistate.
Quanto insistere con un fornitore reticente o inaffidabile? Fino a quale livello di dettaglio spingersi?
Come sempre sono le valutazioni rischio/beneficio a dover entrare in gioco.
Possono forse aiutarci in questo, alcuni concetti derivati dall’ambito legislativo ed in particolare quello di «diligenza» (la due diligence degli anglosassoni):

«Com’è noto, le norme prudenziali possono avere una fonte sociale o giuridica, e su questa base si opera la nota distinzione tra colpa generica e specifica: ricorre la colpa
generica quando siano state violate regole di diligenza, prudenza o perizia, mentre ricorre la colpa specifica allorché siano state violate regole giuridiche o scritte, il cui
contenuto è dettato una volta e per tutte dall’autorità che pone la regola stessa.»

Mutuando una definizione del Codice Civile, possiamo definire la diligenza come: l’impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento degli interessi del consumatore.

Il responsabile, in ultima analisi, dovrà essere in grado di dimostrare:
– di aver individuato gli interessi del consumatore;
– di aver impegnato energie e mezzi adeguati, e, aggiungiamo noi,
– di aver mantenute aggiornate le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, relativamente all’attività da lui svolta.

Ricorriamo ancora a due citazioni di sentenze, all’apparenza opposte, ma che ci aiutano, in realtà, a meglio definire i due estremi della situazione:

«Altro caso di esclusione di responsabilità del rivenditore si rinviene nella fattispecie di cui all’art.19 della legge n. 283/1962, cioè quando il rivenditore si trovi
nella materiale impossibilità di accertare, mediante la normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita.»

«È irrilevante, pertanto, il fatto che il commerciante sia rimasto estraneo al processo produttivo ?, poiché, quale destinatario della norma, egli è tenuto ad
uniformarsi alla legge e ad adottare la diligenza e la prudenza che il tipo medio di venditore è tenuto ragionevolmente ad usare al fine di garantire la corrispondenza dei
prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative.»

N.B. Le sentenze si riferiscono alla figura del venditore ma, è evidente, sono tanto più valide se applicate al produttore. Inoltre, sebbene in seguito parleremo soltanto di
«diligenza», non va dimenticata l’importanza che il legislatore (ed il buon senso) attribuiscono al concetto di «prudenza».

Quindi, da un lato abbiamo la «materiale impossibilità di accertare» e dall’altro «la diligenza ragionevolmente applicabile»; ricordiamoci questi concetti: li
ritroveremo più oltre.

Procedendo nel nostro ragionamento, cercheremo ora di ipotizzare il modus operandi di un produttore ideale di fronte ai due quesiti posti all’inizio.

1.1 Il caso del fornitore reticente
Malgrado le vostre insistenze, un fornitore si ostina a non collaborare, negandovi le informazioni di cui avete bisogno per valutare la presenza di «allergeni» nel prodotto che quel
fornitore vi consegna. La non collaborazione può essere legata a posizioni di forza (» o compri da me, o da nessun altro?») o ad incapacità, vera o presunta, del
fornitore a darvi risposte affidabili, ma la sostanza non cambia.

Azioni possibili:
a) cambiare fornitore;
b) eliminare la materia prima in oggetto dalla formulazione dei prodotti;
c) analizzare in proprio la materia prima per accertarne la reale composizione.

Vediamo quale potrebbe essere il comportamento del produttore ideale:

a)
Effettuare un’indagine di mercato con la «diligenza ragionevolmente applicabile» per verificare l’eventuale «impossibilità» a reperire un altro fornitore. Al
termine dell’indagine:
a1) – non si sono trovati altri fornitori, oppure
a2) – si sono trovati fornitori che, seppure maggiormente collaborativi, presentano altri fattori negativi (prezzo, tempo di consegna, ecc.).

N.B. In effetti, esiste anche la possibilità di trovare un fornitore più affidabile e, al tempo stesso, più competitivo (vulgo: prezzo più basso e qualità
più alta) di quello che volete rimpiazzare: in questo caso sarà sufficiente tirare le orecchie al vostro Servizio Acquisti.

b)
Effettuare una valutazione con la «diligenza ragionevolmente applicabile» per verificare l’eventuale «impossibilità» di riformulare il prodotto. Al termine della
valutazione:
b1) – la riformulazione è «impossibile», oppure
b2) – la riformulazione è possibile, ma presenta altri fattori negativi (costi, minor qualità, vincoli tecnologici, ecc.).

c)
Analizzare in proprio la materia prima, con la «diligenza ragionevolmente applicabile», per verificare l’eventuale «impossibilità» ad ottenere le informazioni
necessarie. Al termine delle analisi:
c1) – i risultati non sono «ragionevolmente» attendibili, oppure
c2) – si sono ottenuti risultati sufficienti a definire la presenza (o l’«assenza») di allergeni.

Il produttore ideale (ripetiamo «ideale»), a fronte di una situazione a1 b1 c1 non potrà che rinunciare all’impiego di quella materia prima. Avendo invece a disposizione una
o più delle situazioni a2, b2, c2, sceglierà, sempre secondo la «diligenza ragionevolmente applicabile», quella che, comunque, comporterà il rischio minimo
(chiariamo, qui e per sempre, che il «rischio » non esiste!) per il consumatore.

Ed il produttore «reale»?

Sappiamo bene che il produttore reale non scarterà nulla a priori, essendo, spesso (ma non sempre) in buona fede, portato a minimizzare (od ignorare, nel senso letterale del termine) i
rischi, massimizzando i benefici. Questo potrebbe indurlo a scegliere la strada descritta nel caso seguente.

1.2 Il caso del may content
E’ diffuso l’uso, da parte di Aziende grandi e piccole, di «avvertenze» (dal tono più o meno ambiguo) del tipo:
– può contenere (may content) tracce di ? (ad esempio: nocciola);
– prodotto in uno stabilimento che utilizza ? (ad esempio: nocciole);
e simili.
Diciamo subito che la cosa non solo non ci piace (questo sarebbe poco importante), ma neppure raggiunge i due possibili obbiettivi:

Informazione al consumatore
Come ha scritto una nota Associazione di consumatori, commentando l’uscita della Direttiva 2003/89/CE: «Un’informazione del genere non significa nulla, perché non risponde alla
domanda «Questo prodotto contiene nocciole sì o no?».
Non possiamo non rilevare, infatti, che si tratta in realtà di una «non informazione» la quale, temiamo, accrescerà, anziché risolvere, i dubbi del consumatore
allergico, il quale, a questo punto, se non vorrà correre rischi, non acquisterà il prodotto: danno per lui (avrà una scelta meno ampia), ma danno anche per
l’Azienda.

Gestione del rischio
Le giustificazioni all’uso del may content sono ovvie: è difficile («impossibile»?) valutare?, non vi sono dati certi?, ecc.
Attenzione: una cosa importante può essere anche difficile da ottenere (spesso è così), ma questo non la rende meno importante!

Quindi?

Quindi, anche in questo caso, il nostro produttore «ideale» applicherà un’analisi del tutto simile a quella descritta in precedenza: verificare cioè quali cose sono
«impossibili», quali «ragionevolmente applicabili» e quali, invece, soltanto difficili (ma possibili) e/o complicate e/o semplicemente più costose…

In realtà questo caso è più semplice del precedente, in quanto, alla fine, le soluzioni sono solo tre:
– dichiarare l’«allergene»,
– non dichiararlo,
– dichiarare che può esserci.

Il nostro produttore «ideale», però, non prenderà in considerazione la terza ipotesi che, oltre a non soddisfare il consumatore (e costituire una possibile causa di
mancato acquisto), offrirebbe, nel malaugurato caso di un incidente, un argomento difensivo quanto mai debole, se non addirittura controproducente.

Si tratta quindi di stabilire come il produttore «ideale» (che, in questo caso, deve corrispondere a quello reale, ) dovrebbe comportarsi:
– conoscenza il più possibile completa (con la «diligenza ragionevolmente applicabile»), della composizione delle materie prime;
– ricerca, valutazione e, per quanto possibile (con la «diligenza ragionevolmente applicabile»), eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione crociata, ma soprattutto
– verifiche analitiche, in quantità (campioni statisticamente rappresentativi) e qualità (metodiche idonee ed aggiornate) stabilite con la «diligenza ragionevolmente
applicabile», sul prodotto finito.

Quali ragioni può avere, un’Azienda che ha compiuto tutti i passi appena descritti, per non dichiarare qualcosa che potrebbe non esserci, ma potrebbe anche esserci?
– Gestire incarti con liste ingredienti diverse per lo stesso prodotto, in funzione di differenti situazioni ( a volte si fanno certi recuperi e a volte no; a volte viene usata una linea
inquinata e a volte no, ecc.).
– Dichiarare ingredienti ritenuti estranei (?) o penalizzanti (??) per un certo tipo di prodotto? («se dichiaro la soia, tutti pensano subito agli OGM?»).
– Rischiare sanzioni per aver dichiarato ingredienti che, a fronte di analisi, potrebbero rivelarsi assenti ?

Se vi trovaste citati in giudizio per danni alla salute, vi sembrerebbero argomenti soddisfacenti?

Alfredo Clerici

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