Dimissioni volontarie: riepilogo procedura

By Redazione

D: Mi potete illustrare in poche parole come è stata modificata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale la procedura con la circolare 25 marzo 2008, recante ulteriori
precisazioni sul campo di applicazione e le modalità d’uso del sistema delle dimissioni volontarie on line? In pratica quali sono i casi di esclusione, quali le modalità operative
con cui le dimissioni volontarie on line devono essere comunicate, la decorrenza delle dimissioni stesse, ecc. Potete riepilogare Voi quanto detto anche con circolare del 4 marzo 2008, e
comunicato del 13 marzo 2008 sull’argomento dal Ministero del lavoro che ha fatto un pò di confusione?

R: Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha emanato la Circolare da Lei citata cioè del 25 marzo 2008, n. prot. 15/SEGR/0005130 che ha previsto quanto segue.
Per quanto attiene ai casi di esclusione la citata circolare ha riepilogato tutti i casi di esclusione dalla nuova procedura delle dimissioni volontarie, alcuni dei quali contenuti nella
precedente circolare del 4 marzo 2008, altri aggiunti nel comunicato del 13 marzo 2008 e quindi:

a) risoluzione consensuale ex art. 1372 cod. civ
b) dimissioni incentivate (equiparate ad una risoluzione consensuale)
c) cessione di contratto (in quanto non è assimilabile ad una dimissione)
d) recesso durante il periodo di prova
e)) amministratori di società
f)) componenti di collegi e commissioni
g)) componenti di organi di controllo di società
h) collocamento in pensione
i) prestazioni di lavoro autonomo occasionale
l) stage e tirocini vari
m) lavoratori marittimi
n) rapporti di agenzia
o) dimissioni per giusta causa
p) alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego.

Per quanto attiene alla comunicazione effettuata direttamente dal lavoratore, quindi senza il tramite del soggetto abilitato, rispetto a quanto previsto nella precedente lettera circolare del 4
marzo 2008, nel provvedimento del 25 marzo 2008 il Ministero del Lavoro ha ripristinato l’ulteriore modalità prevista dalla legge n. 188 del 2007, cioè la possibilità che
il lavoratore provveda in autonomia ad effettuare la nuova comunicazione, senza cioè ricorrere all’intervento di un soggetto abilitato (Direzione Provinciale del Lavoro, Direzione
Regionale del Lavoro, Centri per l’Impiego, Comuni nonché sindacati e patronati solo quando avranno sottoscritto con il Ministero apposita convenzione).
Pertanto per poter effettuare autonomamente la comunicazione secondo la nuova forma e modalità in vigore dal 5 marzo scorso, il lavoratore dovrà:

– autenticarsi (cioè registrarsi) sul sito del Ministero del Lavoro ( http://www.lavoro.gov.it/mdv ), con conseguente ottenimento di
una user id e di una password
– compilare on line il modulo, validarlo ed inviarlo on line (senza compilare la sezione 5 del modulo).

Una volta trasmesso il modulo, il sistema informatico rilascia una copia munita di codice alfanumerico di autenticazione e di un data di emissione, a partire dalla quale decorrono i 15 giorni
entro i quali il lavoratore deve consegnare il modulo al proprio datore di lavoro/committente (decorsi i quali il modulo non è più valido).
Per effetto di questa nuova precisazione, in linea con il dettato della legge, il lavoratore potrà scegliere tra le due seguenti alternative modalità:

a) provvedere in autonomia a compilare e trasmettere on line la comunicazione (previa autenticazione sul sito del Ministero del Lavoro)
b) rivolgersi ad un soggetto abilitato (con eventuale modulo precompilato).

Un’altra importante novità attiene la compilazione del campo «decorrenza delle dimissioni» (unico dato obbligatorio della sezione 3), che deve contenere la data
da cui inizia a decorrere il preavviso contrattualmente previsto (mentre secondo le precedenti indicazioni bisognava indicare il primo giorno di non lavoro).
Campi obbligatori del modello.
Il Ministero del Lavoro ha quindi chiarito quali sono i campi che devono essere obbligatoriamente compilati nelle diverse sezioni in cui è suddiviso il modulo:

Sezione 1 (Lavoratore)

codice fiscale, sesso, data di nascita, cognome e nome

Sezione 2 (Datore di Lavoro)

codice fiscale e denominazione

Sezione 3 (Rapporto di lavoro)

data inizio e tipologia contrattuale

Sezione 4 (Dimissioni)

data decorrenza delle dimissioni

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