FREE REAL TIME DAILY NEWS

Determinazione dell'imposta e delle detrazioni 2007

By Redazione

D: Come si determina l’imposta nel 2007?

R: L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
e) oltre 75.000 euro, 43%.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92
euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste, nonché in altre disposizioni di legge.

Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia

La legge finanziaria 2007 ha modificato inoltre l’articolo 12 del TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia che spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un
reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Tali detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Sono previste detrazioni per il coniuge, per i figli e per altre persone.

a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione spettante è pari a:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Se il rapporto di cui alla lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui alla lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la detrazione non compete.
Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
La detrazione per il coniuge è inoltre aumentata di un importo pari a:

1 – 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2 – 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3 – 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4 – 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5 – 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.

b) detrazione per i figli.

La detrazione spettante è pari a:

1) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
2) 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento
tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo
pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste il coniuge.

c) detrazione per ogni altra persona.

La detrazione spettante è pari a:

– 750 euro, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.

La detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Altre detrazioni

La legge finanziaria 2007 modifica le c.d. «Altre Detrazioni».
Sono previste detrazioni per redditi da lavoro, per redditi da pensione e per redditi diversi.

a) detrazione per redditi da lavoro.

La detrazione spettante, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

La detrazione spettante ai sensi della lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 ee) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a
28.000 euro.

Detrazione per redditi da pensione.

Sono redditi di pensione le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Le detrazioni «per redditi da pensione» non sono cumulabili con quelle previste per altre tipologie di reddito.
Sono previste detrazioni per redditi da pensione differenziate a seconda dell’età del pensionato:

– ai soggetti aventi un’età inferiore a 75 anni deve essere attribuita la «detrazione per redditi da pensione»;
– ai soggetti aventi un’età pari o superiore a 75 anni deve essere attribuita la «detrazione per redditi da pensione ultra75».

Detrazione per «redditi da pensione» per soggetti aventi un’età inferiore a 75 anni.

La detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, è pari a:

– 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
– 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo
è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
– 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro;
– detrazione per «redditi da pensione ultra75» per soggetti aventi un’età pari o superiore a 75 anni

La detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno è pari a:

– 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
– 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo
è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
– 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Ritenute sugli emolumenti a tassazione separata

Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2007 anche sugli arretrati. La tassazione degli arretrati, a far tempo dal 1° gennaio 2007, deve essere effettuata applicando l’aliquota
media determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2007.

Tassazione congiunta

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata
operata in misura «proporzionale», secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate.
Le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD