Crisi Alitalia e TFR: la parola all'esperto

By Redazione

 

Un dipendente Alitalia il 25 settembre ci ha posto questo quesito:

Domanda di Giovanni S. di Roma

“In caso di commissariamento dell”azienda con imminente possibilità di fallimento o al più con la prospettiva di un lungo periodo di cig o mobilità (7 anni),
nonchè senza alcuna certezza dell”eventuale riassorbmento nella nuova società che dovrebbe rilevare parte di quella commissariata (caso CAI – Alitalia), qualora si
presenti al lavoratore una nuova possibilità di impiego immediata, lo stesso è costretto a garantire il periodo di preavviso contrattuale o comunque l”Azienda
commissariata mantiene il diritto di trattenere dal TFR il relativo importo?
Anche se non ha in corso alcuna attività per la cui eventuale ultimazione sia richiesto un periodo tanto lungo
(credo intorno ai 6 mesi!!!)?” –

Risposta del 27 settembre

Gent. Sigl Giovanni, dato che ad oggi non si conosce nè la reale situazione di Alitalia, nè la sua qualifica e mansione, il quesito che ci pone risulta particolarmente
complesso e ci sentiamo di fornirle una risposta di carattere generale senza alcuna pretesa di essere un parere.

Vista la situazione di incertezza, in cui non si conosce la situazione attuale dell’azienda né di quelle controllate, e la continua evoluzione della vicenda nella
quale si fa ricorso anche a leggi speciali modificate per l’occasione, non si può far altro che dare una risposta di carattere generale.

L’articolo 2118 del codice civile titolato “Recesso dal contratto a tempo indeterminato” stabilisce che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (disp. di att. al c.c. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso (…)”. Quindi, a norma di legge la parte recedente che non rispetta i termini di preavviso stabiliti dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro
è tenuta a corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso in cui la parte inadempiente sia il lavoratore dipendente sarà lo
stesso datore di lavoro ad operare la relativa trattenuta dalle competenze di fine rapporto. Tuttavia, il rapporto di lavoro può cessare immediatamente, qualora intervenga
tra le parti un accordo in proposito ovvero in caso di dimissioni per giusta causa. In particolare l’articolo 2119 del codice civile, nello stabilire che ciascuno dei contraenti
può recedere senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
precisa che “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Infine, salvo accordo tra le parti (lavoratore – datore di lavoro) o salvo che si tratti di giusta causa, i termini di preavviso vanno rispettati e a nulla rileva la tipologia di
attività lavorativa che si sta svolgendo al momento della rassegnazione delle dimissioni,

Per ciò che concerne la situazione dei dipendenti di Alitalia, posto che il fallimento sembra scongiurato, gli scenari che si presentano sono già contenuti
nell’accordo stipulato tra le parti il 14 settembre 2008.

In sostanza CAI si impegna ad assumere circa 12.500 persone con modalità per cui non trovi applicazione l’articolo 2112 codice civile selezionando (quindi direttamente) le
risorse umane in coerenza con il nuovo progetto industriale. Nell’accordo, inoltre, viene precisato che “CAI potrà non procedere alla assunzione di coloro che
matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell’arco di tempo -sommato al periodo di preavviso- di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che
potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive amministrazioni straordinarie. Per questi lavoratori verrà attivata la cassa
integrazione guadagni straordinaria”.

In ogni caso per tutti i lavoratori delle società interessate, incluse Air one, per i quali si renda necessario con misure a sostegno del reddito è stato previsto un
intervento di sostegno per complessivi 7 anni, di cui 4 di cassa integrazione straordinaria (cigs) e 3 di mobilità. Le tutele saranno incrementate con un’indennità
idonea a far ottenere a ciascun lavoratore l’80% della retribuzione media percepita nei 12 mesi precedenti la collocazione in cigs o in mobilità.

Ciò detto, anche in caso mancata riassunzione da parte di CAI, il lavoratore potrà usufruire dei programmi di reimpiego che saranno attivati oppure provvedere da se
medesimo alla ricerca di un nuovo posto di lavoro tenendo conto che, in quanto iscritto alle liste di mobilità o cassa integrato, lo stesso sarà portatore di
“agevolazioni contributive” per le aziende che intenderanno assumerlo.

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