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Costo della sicurezza incongruo per l'appaltante

By Redazione

D: In base alle nuove norma in materia di sicurezza del lavoro dettate dalla L. n. 123 del 2007 se l’appaltante non ritiene congruo l’importo in particolare in materia di spese della
sicurezza indicato dall’appaltatore l’appaltante può respingere un’offerta vincente, solo perché l’importo non viene ritenuto congruo?

R: L’art. 8 della L. n. 123 del 2007, che modifica l’art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che il partecipante deve indicare il costo, specifico e congruo, rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture, della spesa per la sicurezza.
La valutazione di questi requisiti spetta all’appaltante, che, in linea teorica, potrebbe non ritenere congruo l’importo indicato. Se la somma non viene ritenuta congrua, In linea teorica,
l’appaltante può respingere un’offerta vincente, solo perché l’importo non viene ritenuto congruo, ma nella realtà la valutazione della congruità è un
giudizio soggettivo, per cui ciò che non è congruo per l’appaltante, potrebbe esserlo per l’appaltatore. Tale considerazione sulla norma fa ritenere che questa sarà
portatrice di contenzioso, con conseguente blocco dei lavori che si debbono appaltare.

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