Collocamento obbligatorio dei disabili, gli adempimenti per i datori di lavoro
7 Gennaio 2009
Entro il 31 gennaio 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno quindici dipendenti, soggetti alle norme sul collocamento dei disabili, devono inviare,
obbligatoriamente in via telematica, un prospetto informativo riguardo alla loro situazione occupazionale, con dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, con una circolare del 16 dicembre 2008, fornisce dei chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione per i lavoratori
disabili.
La normativa si inserisce nel quadro del percorso di semplificazione, volto da un lato a snellire gli adempimenti burocratici, con l’obiettivo di ridurre costi e tempi di
esecuzione, dall’altro a realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio delle politiche del lavoro.
L’obbligo è previsto dalla legge 6 agosto 2008 n.133, all’art. 40 (che ha sostituito l’art.9 della legge 12 marzo 1999 n.68 relativa al diritto al lavoro dei
disabili): in base ad esso i datori di lavoro sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nelle quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
In base art.3 della L.68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili (come individuati dalla legge stessa) nella seguente
misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
A questo criterio generale si affiancano altre particolarità e modalità di computo, contenute anche nel D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 (Regolamento per l’attuazione
della legge n.68).
La comunicazione del prospetto va fatta esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi. Il termine del 31 gennaio, pur se cadente
di sabato, va considerato perentorio e non prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo; i prospetti possono essere inviati a partire dal 15 gennaio 2009.
I datori di lavoro le cui sedi sono ubicate nelle Regioni presso le quali i sevizi informatici non sono ancora attivi dovranno inviare il prospetto al servizio temporaneamente messo a
disposizione dal ministero del lavoro secondo gli standard indicati nella circolare (Allegato A).
L’Allegato B, invece, riporta per ciascuna Regione o provincia autonoma gli indirizzi dei servizi informatici attivi.
Informazioni da inserire nel prospetto
Le informazioni da inserire nel prospetto, indicate dal decreto del ministro del Lavoro del 22 novembre 1999, riguardano:
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori sui cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della
qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di
fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;
e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all’art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;
f) le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.
I datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente o per il tramite di uno dei soggetti abilitati, identificati come indicato nella circolare n. 8371 del 21 dicembre
2007.
La citata circolare ministeriale del 16 dicembre 2008 precisa che in sede di prima applicazione la comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
I datori di lavori operanti nei settori del trasporto, autotrasporto, settore edile e degli impianti a fune devono presentare il prospetto omettendo dal computo i lavoratori
specificatamente indicati dalla circolare.




