Biologico: in arrivo le nuove norme. Logo nuovo? Lavori di restyling in corsoâ¦
15 Ottobre 2008
Mancano soli pochi mesi all’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla produzione biologica destinato ad apportate notevoli modifiche alla materia che è stata
regolamentata, per oltre quindici anni, dal regolamento 2092/1991. Diverse sono le disposizioni sulle quali intervengono il regolamento 834/2007 ed il successivo regolamento 889/2008
recante le relative modalità di applicazione, tra le quali rivestono particolare interesse quelle concernenti l’etichettatura.
Vediamo ora più da vicino le maggiori novità segnalando innanzitutto che il nuovo regolamento introduce, tra l’altro, la possibilità di indicare eventuali
ingredienti biologici utilizzati nella composizione di un prodotto «non bio».
In particolare, si evidenzia che l’apposizione in etichetta del logo U.E., da facoltativa diviene obbligatoria per tutti i prodotti alimentari biologici commercializzati in
imballaggio preconfezionato.
Ciò nonostante tale obbligo non scatterà dal 1° gennaio 2009 contemporaneamente alla entrata in vigore del nuovo regolamento ed infatti, si ricorderà che, in
sede di adozione della nuova regolamentazione comunitaria sul biologico, alcuni Stati membri avevano proposto una rivisitazione grafica del logo perché ritenuto confondibile con
altri loghi attualmente utilizzati quali ad esempio quelli che contraddistinguono le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette.
Allo scopo di definire la «nuova immagine» del logo U.E., l’uso obbligatorio dello stesso è stato, con il recente regolamento 967/2008, rinviato al 1°
luglio 2010.
Naturalmente è fatta salva la possibilità per gli operatori di utilizzare, sempre su base facoltativa, il logo attuale quale definito dal regolamento 2092/91.
Il logo U.E. può essere usato inoltre, su base volontaria, nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati
da Paesi terzi.
E’ fatta pertanto chiarezza in merito alla possibilità di esporre l’indicazione ed il logo per il prodotto bio venduto sfuso.
Tale limite era, infatti, evincibile dalla lettura dell’art. 10/1 lett. c) del regolamento 2092/91 secondo il quale: «l’indicazione e/o il logo figuranti
nell’allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull’etichettatura dei prodotti di cui all’art. 1 unicamente se
sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi
preconfezionati».
Il medesimo articolo stabilisce poi che solo in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se
l’etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione.
Alcuni esponenti degli organi di controllo, prendendo in considerazione la suddetta norma, ritenevano legittima la sola vendita del prodotto biologico preconfezionato e illegittima
quella relativa al prodotto sfuso, o meglio, ritenevano possibile vendere prodotti sfusi da agricoltura biologica, ottenuti nel pieno rispetto del regolamento 2092/91, vietando di
fregiarsi in alcun modo di tale caratteristica.
Di conseguenza poteva ritenersi non consentito, oltre che l’utilizzo del logo comunitario, anche la vendita del prodotto non confezionato la cui denominazione di vendita recasse
la di dicitura «da agricoltura biologica».
Seppure la nuova normativa pare in parte risolvere l’annosa questione, deve essere in ogni caso tenuto in considerazione che in nessuna sua parte la normativa sul biologico,
vigente o abrogata, contiene un espresso divieto alla vendita di prodotti bio allo stato sfuso.
L’art. 10 citato riguarda, infatti, le modalità e le condizioni per l’apposizione dell’attestazione al regime di controllo e/o del logo comunitario e la sua
ratio è quella di evitare, nel momento della vendita dei prodotti sfusi, la mescolanza con altri prodotti che non vantano i requisiti richiesti per essere definiti come
biologici.
Il regolamento 834/2007, a parere dello scrivente, ha trovato sul punto una soluzione meno equivoca a vantaggio sia dei commercianti al dettaglio che intendono offrire prodotti di
origine biologica, anche sfusi, sia del consumatore cui deve in ogni caso essere offerta la garanzia dell’origine biologica del prodotto acquistato a prescindere dalla
modalità di commercializzazione. Sulla base della stessa, l’apposizione in etichetta del logo U.E. diviene obbligatoria per tutti i prodotti alimentari biologici in
imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità e facoltativa per quelli non preconfezionati.
Alla luce dell’art. 25 del nuovo regolamento «il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità
di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento», mentre non è riprodotto l’inciso del regolamento 2092/91 ai sensi del quale, come detto,
l’indicazione ed il logo potevano figurare unicamente sulle etichette del prodotto venduto direttamente in imballaggi sigillati dal produttore, o immessi sul mercato come prodotti
alimentari in imballaggi preconfezionati.
Sulla base della nuova normativa, dovrebbe essere dunque fugato ogni dubbio interpretativo circa presunti divieti di vendere prodotti biologici allo stato sfuso provvisti delle relative
indicazioni.
Il logo comunitario non può essere viceversa utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione.
Di notevole rilievo è poi la norma volta ad evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l’origine comunitaria o meno del prodotto ogni volta
in cui sia utilizzato il logo U.E..
L’art. 24/1 let. c) del nuovo regolamento dispone infatti che «quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le
materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti»:
– «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,
– «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
– «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un
paese terzo.
La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime
agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.
Per quanto attiene gli alimenti trasformati le modalità contemplate sull’utilizzazione di termini riferiti al metodo di produzione biologico sono tre, e precisamente:
– l’utilizzo di termini nella sola denominazione di vendita;
– l’utilizzo di termini solo nell’elenco ingredienti;
– l’utilizzo di termini nell’elenco ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Nello specifico è stabilito che, possono essere utilizzati termini riferiti al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita nel caso in cui gli alimenti
trasformati siano conformi all’articolo 19 (recante norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati) e almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia
biologico.
Inoltre, i termini concernenti il metodo biologico possono essere utilizzati negli alimenti trasformati, soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che:
– la preparazione degli alimenti sia separata nel tempo e nello spazio dagli alimenti non biologici,
– il prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola,
– siano utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i
minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati
autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 e,
– che l’ingrediente biologico non sia contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione.
Infine, possono essere utilizzati termini riferiti al metodo di produzione biologico sia nell’elenco degli ingredienti che nello stesso campo visivo della denominazione di vendita
di prodotti trasformati, se:
– il principale ingrediente è un prodotto della caccia o della pesca,
– contiene altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
– gli alimenti sono conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d).
Si tenga presente che in relazione alle ultime due fattispecie l’elenco degli ingredienti indicherà quali ingredienti sono biologici.
I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include in tal caso
un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
I termini e l’indicazione della percentuale di cui sopra devono comparire con colore, dimensioni e tipo di carattere identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco
degli ingredienti.
Il regolamento 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007, dedica particolare attenzione alle norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti
trasformati allo scopo di evitare il verificarsi di contaminazioni accidentali tra produzioni bio e non.
Per quanto attiene al sistema dei controlli, anche il mondo del biologico si allinea alla regolamentazione comunitaria che fa perno sul regolamento 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pur mantenendo alcuni
connotati peculiari e misure di controllo specifiche e aggiuntive pertinenti alla natura del prodotto dettate dal Regolamento 834/2007.
Particolare interesse ha inoltre suscitato la questione concernente la presenza di O.G.M. nel bio.
A tal proposito si ricorderà che durante l’iter che ha portato alla definitiva adozione del nuovo testo, il Parlamento europeo ha proposto un emendamento in base al quale
la presenza di OGM nei prodotti biologici doveva essere limitata esclusivamente a quantità accidentali e tecnicamente inevitabili con un valore massimo dello 0,1 %.
La proposta non è stata però accolta dal Consiglio, che nulla precisando sul punto ha implicitamente confermato, anche per i prodotti bio, la soglia di tolleranza dello
0,9 %.
Resta comunque ferma l’incompatibilità tra O.G.M. e prodotti derivati da O.G.M. con il concetto di produzione biologica. Tale principio è stato trasfuso
nell’art. 9 del nuovo regolamento, specificatamente dedicato al divieto di uso di O.G.M.:
«Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi,
materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.
Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o
qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/ 2003.
Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella
produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei
prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.
Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici
acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM».
In conclusione si segnalano alcune scadenze temporali volte a consentire un adeguamento senza traumi alla nuova normativa.
Il regolamento di applicazione prevede un periodo transitorio che termina il 1° luglio 2010, periodo durante il quale gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini
dell’etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento 2092/91 in relazione:
i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
ii) al numero di codice e/o al nome dell’autorità o dell’organismo di controllo.
Inoltre, i prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1°gennaio 2009, a norma del regolamento 2092/91, possono continuare ad essere commercializzati con termini
che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
Il materiale da imballaggio, conforme al regolamento 2092/91, può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di
produzione biologico fino al 1° gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento 834/2007.




