Avviamento e selezione nella Pubblica Amministrazione
15 Gennaio 2007
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risposto all’istanza di interpello presentata dalla Provincia di Cosenza in merito alle disposizioni per agevolare l’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione previste dal D.Lgs. n. 297/2002.
Il Ministero ha risposto che resta determinante l’art. 16 della legge 56/1987, che afferma che le pubbliche amministrazioni “effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non é richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti“.
Inoltre i lavoratori in cerca di occupazione, presentandosi ai Centri per l’impiego, vengono iscritti negli elenchi anagrafici. Questi ultimi, così come l’accertamento dello stato di
disoccupazione, sono condizionati dai provvedimenti emanati dalla singole regioni, che danno attuazione e operatività al D. Lgs del 2002.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, istanza di interpello 8 gennaio 2007, prot. 227
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