Agroalimentare: Marche, Legislazione Regionale nel primo quadrimestre 2012
3 Maggio 2012
MARCHE
Legge regionale n. 30 del 28.12.2011: Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato
La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l’accesso all’acqua
potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.
La Regione difende e garantisce l’approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all’acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la
soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:
a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per:
1) favorirne il risparmio, il rinnovo e l’uso plurimo, con priorità per quello potabile;
2) preservare l’equilibrio dei bacini idrogeologici;
3) assicurare che anche le future generazioni possano disporre di un patrimonio ambientale di elevata qualità;
b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
c) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.
Si disciplina altresì l’organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’articolo
147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in modo da garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Bruno Nobile
per Newsfood.com