Agricoltura modalità per le denunce di infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza
30 Novembre 2007
Il Ministero del lavoro, con nota n. 35 del 29 novembre 2007, ha risposto all’istanza di interpello con cui l’EPACA ha avanzato tre quesiti. Il primo di essi riguarda le modalità
operative da seguire per effettuare le denunce d’infortunio in agricoltura a carico dei datori di lavoro per gli operai agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi (come disposto dal D.M. del 29 maggio 2001).
L’EPACA, in particolare, ha evidenziato la presenza di due norme contrapposte, poiché l’art. 3 della delibera del C.d.A. INAIL n. 239 del 19 aprile 2001 stabilisce che il datore di
lavoro agricolo debba presentare la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza per ogni infortunio che provochi la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni,
mentre l’art. 239 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che l’obbligo di comunicazione sussista solo per i “casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o
un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni”.
Il Ministero, analizzando il dettato normativo, ha stabilito che “sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in caso di infortunio che abbia per conseguenza la
morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi”.
Il secondo quesito avanzato dall’EPACA, invece, riguarda le tipologie di datori di lavoro obbligati alla denuncia dell’infortunio. Secondo il Ministero, l’obbligo “grava sul datore di lavoro,
ovvero sulla società”, mentre, se il lavoratore autonomo che non può effettuare la denuncia di infortunio, l’obbligo ricade sul “sanitario che per primo ne abbia constatato le
conseguenze”.
Con l’ultimo quesito, l’EPACA ha chiesto “se le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza vengano meno nel caso in cui lo stesso sia
successivamente ritenuto dall’INAIL non indennizzabile”. Il Ministero, dunque, ha ribadito che l’obbligo di denuncia non viene mai meno e che le violazioni vengono “sanzionate a prescindere dal
successivo riconoscimento dell’indennizzabilità”.
Ministero del lavoro, nota n. 35 del 29 novembre 2007
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