Inps, disposta dalla finanziaria 2010 l’equiparazione retributiva e contributiva dei lavoratori agricoli
13 Gennaio 2010
Sono equiparati i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato anche ai fini del computo dei
trattamenti pensionistici e della contribuzione.
L’INPS fa presente che per la rilevazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato occorre far riferimento all’apposito Decreto Ministeriale, che individua la
media delle retribuzioni per le diverse qualifiche a livello di contrattazione provinciale, vigente al 30 ottobre dell’anno precedente.
A prevederlo è l’articolo 2, comma 5°, della legge finanziaria per il 2010 che reca una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione media
convenzionale da assumere come base di calcolo ai fini della contribuzione e del trattamento pensionistico.
Inoltre il medesimo articolo 2, al comma 153 prevede che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato per il 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni
temporanee, di cui al comma 6° dell’articolo 63 del T.U. n. 151 del 2001, è il medesimo che deve essere utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per la
liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
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