Confezionamento e preconfezionamento degli alimenti (Dante Mena – Marinella Tarabbia)
9 Febbraio 2009
Una recente sentenza della Cassazione è intervenuta interpretando gli obblighi del produttore sull’etichettatura di alimenti venduti in confezione.
Passiamo in rassegna come premessa le varie modalità con cui un alimento viene consegnato dall’esercente al consumatore e le varie definizioni che riguardano queste modalità.
Involgente protettivo: è il termine introdotto dalla legge sulla vendita a peso netto delle merci che comprende tutto ciò che è a diretto contatto con l’alimento fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dall’esercente al consumatore per preservare il prodotto stesso da contatti con l’ambiente esterno.
Questa modalità ha un riferimento diretto con la tara, cioè la differenza tra il peso lordo e il peso netto del prodotto commercializzato.
Prodotto preincartato: si tratta di prodotti sfusi che per facilitarne la vendita vengono avvolti in un involucro, chiuso anche con fermagli, operazione che avviene generalmente nello stesso punto di vendita. Non rientrano nella categoria dei preconfezionati ma come prodotti sfusi e seguono pertanto le regole sull’etichettatura che li riguardano con il cartello esposto al comparto di esposizione (senza data di consumo).
Prodotto preconfezionato: sono tali quelli avvolti in involucro, un contenitore, sigillati che devono essere manomessi per accedere al prodotto; operazione che viene svolta nell’impianto di produzione o di distribuzione dell’alimento prima della commercializzazione.
La confezione quindi deve recare la prescritta etichetta come confezione originale, compreso il termine minimo di conservazione.
Nel caso in esame della Cassazione si tratta di confezioni sigillate in involucri di polistirolo e cellophane contenenti salsicce di carne suina, preparate nello stesso punto di vendita, la cui etichetta non riportava il termine minimo di conservazione.
Per questo motivo vi era stata una denuncia all’Autorità Giudiziaria da parte dei NAS.
La Cassazione ha considerato i prodotti, sebbene confezionati nello stesso esercizio commerciale, come «prodotti preconfezionati», non semplicemente incartati perché il contenuto della confezione non poteva essere modificato senza che la confezione stessa venisse aperta o alterata.
Il principio ribadito della Suprema Corte rientra nell’esigenza di tutela del consumatore che richiede pertanto la massima chiarezza nell’etichettatura dei prodotti.
Quindi anche i prodotti preincartati, diversamente da quanto finora ritenuto devono recare nell’etichetta la data di conservazione e quindi si attende una modifica della precedente normativa.
Dante Mena – Marinella Tarabbia





