Appalti di servizi e forniture: predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

By Redazione

Sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008 è stata pubblicata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 con cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per la sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Il DUVRI, in particolare, è un adempimento connesso all’obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici
e/o i lavoratori autonomi. Esso deve essere redatto dalle stazioni appaltanti e deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli
incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’interferenza ovvero il «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Nel DUVRI, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo quelli derivanti dalle
interferenze.
L’Autorità ha stabilito che, per valutare i costi della sicurezza da interferenze, si può far riferimento, alle seguenti misure, inserite nel DUVRI:
– gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
– le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
– gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
– i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
– le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
– gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
– le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi, inoltre, deve essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

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