Come si calcola il termine di 36 mesi per il contratto a tempo determinato

By Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con principio n. 11 del 6 marzo 2008, ha analizzato la nuova disciplina del contratto a termine introdotta dall’art. unico, commi da 39 a 43, della
legge 24 dicembre 2007 n. 247.
Le nuove disposizioni, in particolare, sono volte a ribadire il principio per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la regola e non l’eccezione, mentre il
ricorso a contratti a termine deve essere giustificato con un’esigenza di carattere temporaneo o non stabile.
Le motivazioni all’origine del termine, inoltre, devono essere oggettive e verificabili (in modo da evitare un uso fraudolento di questo istituto contrattuale), devono sussistere al momento
della stipula e il datore di lavoro ha l’obbligo di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine.
Per questo motivo, tali ragioni devono essere inserite nel contratto di assunzione e in questo modo essere vengono “cristallizzate”, cioè rese immutabili con il passare del tempo. La
Fondazione, infatti, ha precisato che le parti, durante la stipula del contratto, non possono limitarsi a ripetere semplicemente la formula normativa, ma devono indicare le ragioni
dell’assunzione a termine ed riportarne una sufficiente descrizione.

Il limite dei 36 mesi
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto che i contratti a termine possono ripetersi e succedersi per un massimo di 36 mesi, decorsi i quali il rapporto si trasforma automaticamente per
diventare a tempo indeterminato. Rientrano nel limite di 36 mesi, in particolare, i periodi di lavoro svolti con le stesse mansioni ovvero con quelle “equivalenti” e, dopo 36 mesi, si applica
il periodo di tolleranza di venti giorni e la corrispondente maggiorazione retributiva.
Il contratto stipulato per la prima volta, dunque, non è interessato dalla nuova norma e può avere durata superiore a 36 mesi, mentre per gli altri è necessario valutare se
le tipologie di mansioni siano o meno equivalenti, ovvero se intrattengano o meno un legame di equivalenza professionale generalmente regolamentato dai contratti collettivi applicati.
La Fondazione ha rilevato che, per il computo di 36 mesi, si pone il problema della conversione di periodi che non coincidono con il mese esatto o con multipli dello stesso: in questo caso il
calcolo deve essere effettuato sulla base del calendario comune, in base al quale 36 mesi corrispondono ad un periodo complessivo di 1.095 giorni.
Trascorso il termine dei 36 mesi, tuttavia, può essere stipulato un ulteriore contratto a patto che venga sottoscritto presso la Direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un
rappresentante sindacale. Questa modalità, infatti, consente di verificare l’effettiva natura del contratto e di verificare l’esistenza di una reale volontà da parte del
lavoratore di prorogare il contratto a termine.
In base alle nuove disposizioni, esistono alcune tipologie di contratti a tempo determinato e di lavoratori che non sono soggetti al vincolo temporale dei 36 mesi:
– le attività stagionali;
– le eventuali ulteriori attività individuate dalla contrattazione collettiva;
– i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
– i contratti di formazione e lavoro;
– i contratti avviati dalle liste di mobilità;
– i contratti con i dirigenti;
– i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti
di lavoro” (stages, tirocini, ecc.);
– i rapporti di lavoro in agricoltura e gli operai a tempo determinato ex art.12, comma 2, del D.Lgs 375/1993;
– i rapporti del settore turismo e dei pubblici esercizi in cui è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni,
– i contratti di inserimento.

Il diritto di precedenza
I lavoratori assunti a tempo determinato beneficiano di due diritti di precedenza in caso di assunzioni future da parte del datore di lavoro:
– il lavoratore assunto con contratto a termine che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
– il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse
attività stagionali.

Il regime transitorio
Per calcolare i periodi di lavoro in relazione ai quali deve essere calcolato il limite di 36 mesi, la legge ha regolamentato un periodo transitorio in cui:
– i contratti in corso al 1 gennaio 2008 possono superare sia il limite dei 36 mesi sia il termine del regime transitorio stabilito al 31 marzo 2009 senza essere soggetti alla conversione in
contratto a tempo indeterminato;
– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2009 non viene verificato il superamento del limite di 36 mesi e la successione dei contratti a termine non è soggetta a
vincoli temporali. Tuttavia, se il rapporto avviato in tale periodo va oltre il 31 marzo 2009 e se, sommandosi con il periodo già lavorato entro il 31 dicembre 2007, supera il termine di
36 mesi, esso deve considerarsi a tempo indeterminato.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, principio n. 11 del 6 marzo 2008

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