Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 63 del 26 novembre 2007, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
relativo all’attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.

La suddetta norma, in particolare, ha ridotto a 5 anni il termine di decadenza per le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina ed ha
stabilito che tale termine debba essere applicato anche agli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 1996, ma solo se il successivo atto di rivendita, dal quale dipende l’eventuale
decadenza dal beneficio, è stato posto in essere a partire dal 30 giugno 2001.
Il termine ridotto a 5 anni, inoltre, deve essere applicato anche agli acquisti sottoscritti prima del 30 giugno 1996, ma è possibile usufruire dell’agevolazione solo se la rivendita
è avvenuta a partire dal 30 giugno 2001 e non prima.
In caso contrario, per poter usufruire dell’agevolazione tributaria è necessario rispettare il vincolo di dieci anni come intervallo necessario tra l’acquisto e l’eventuale vendita della
proprietà (introdotto dall’articolo 28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590).

Agenzia delle Entrate, circolare n. 63 del 26 novembre 2007
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