Tutto sugli studi di settore e sugli indicatori di normalità economica

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 6 luglio 2007, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli studi di settore, alla proroga dei versamenti e all’applicazione degli
indicatori di normalità economica in seguito all’approvazione del decreto 4 luglio 2007.

Modifiche al decreto 20 marzo 2007
L’art. 1 del decreto 4 luglio 2007 ha introdotto nel decreto 20 marzo 2007 i commi 1 bis e 1 ter che modificano le condizioni di applicazione degli indicatori di normalità
economica e la loro valenza applicativa.
L’art. 1 bis, in particolare, stabilisce che non possano essere effettuati accertamenti nei confronti dei contribuenti che dichiarino ricavi o compensi in misura non inferiore al
maggiore tra il livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica ed livello puntuale di
riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori stessi.
Pertanto l’amministrazione finanziaria non potrà effettuare accertamenti utilizzando i maggiori valori relativi al ricavo o compenso puntuale di riferimento, che scaturiscono
dall’applicazione degli indicatori di normalità economica.

Valenza probatoria dei maggiori valori scaturenti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica
L’Agenzia ha reso noto che, nei casi in cui il livello di riferimento, ai fini della congruità, sia rappresentato dal ricavo/compenso minimo derivante dall’applicazione degli indicatori,
gli uffici dovranno motivare l’avviso di accertamento mediante ulteriori elementi probatori per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica.

Preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui
Il comma 1 ter (aggiunto dal decreto 4 luglio 2007 al decreto 20 marzo 2007) ha ridefinito il “livello di congruità” stabilendo che è pari al maggiore dei seguenti
valori:
– livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore tenendo conto degli indicatori di normalità economica;
– livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
Pertanto l’accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che dichiarino ricavi o compensi (anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione) in misura non inferiore al maggiore dei
suddetti livelli potrà essere effettuato nel caso in cui:
– l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
– l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, supera, in valore assoluto, 50.000 euro.

Applicazione della maggiorazione del 3%
L’ 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 195 del 1999 ha introdotto il versamento della maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione e l’Agenzia ha precisato che, per l’anno 2006, non
verrà applicata nel caso in cui il valore di riferimento (cui il contribuente potrà adeguarsi in dichiarazione per evitare l’accertamento sulla base degli studi) risulti pari al
ricavo o compenso minimo stimato da Ge.Ri.Co. tenendo conto degli indicatori di normalità economica.

Scadenze per i versamenti dell’anno 2007
In base all’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 14 giugno 2007, i contribuenti che erano tenuti ad effettuare i versamenti relativi alla dichiarazione annuale entro il 18 giugno, potranno pagare il
dovuto entro il 9 luglio 2007 senza alcuna maggiorazione. Al contrario, è prevista una maggiorazione dello 0,40% se il versamento viene eseguito nel periodo compreso tra il 10 luglio e
l’8 agosto 2007.
L’Agenzia ricorda che le stesse scadenze sono applicate anche ai soci delle società di persone, agli associati di associazioni tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese
familiari e ai coniugi di aziende coniugali e ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Tra i soggetti che fruiscono della proroga, inoltre, rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore, mentre sono
esclusi:
– i contribuenti che, pur esercitando un’attività economica per cui è prevista l’approvazione di uno studio di settore, dichiarino, per il periodo d’imposta 2006, ricavi o
compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
– i contribuenti cui si applicano i parametri di cui all’art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
– i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
– i soggetti diversi da quelli con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Studi di settore previsti in evoluzione per il periodo d’imposta 2007
L’Agenzia ha reso noto che i prossimi studi di settore in evoluzione (in vigore dal periodo d’imposta 2007) non saranno elaborati utilizzando l’indicatore “Valore aggiunto per addetto” per
l’eventuale stima di maggiori ricavi o compensi. Tale indicatore, invece, verrà utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come variabile di riferimento per la costruzione di liste
selettive delle posizioni da sottoporre ad eventuale controllo.

Agenzia delle Entrate, circolare n, 41 del 6 luglio 2007
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