Vino: tempi duri per gli assaggiatori professionisti – DECRETO 12 marzo 2019

Vino: tempi duri per gli assaggiatori
Oltre che un popolo di commissari tecnici, possiamo certo affermare che in Italia non mancano neppure gli assaggiatori: basta guardare le ormai innumerevoli (ed, onestamente, noiose) trasmissioni nelle quali l’esperto di turno trova la nota di violetta o il retrogusto di cuoio.
Ma, per i professionisti, le cose stanno cambiando.
Il primo aprile scorso è entrato in vigore il DECRETO 12 marzo 2019*: Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività’ delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività’ della commissione di degustazione di appello.
Tentiamo una sintesi (ma gli articoli sono 22!):
Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative… per quanto concerne:
– l’esecuzione degli esami analitici per i vini DOP ed IGP
– l’esecuzione degli esami organolettici e i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP
– le operazioni di prelievo dei campioni…
– la comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da parte di un laboratorio autorizzato
– le modalità per la determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti
…
– la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici [dei laboratori autorizzati] e [quelli] riscontrati successivamente da parte dell’Autorità di controllo…
– l’esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati nella fase di vigilanza… di vini designati con la DOP o l’IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita o pure già posti in commercio…
E non è finita: ci sono pure 7 allegati:
– Richiesta prelievo campione ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico
– VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI
– SCHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI
– SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI (Commissione di degustazione)
– Schema di domanda per ricorso alla Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC
– SCHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI (Commissione di degustazione di appello)
– SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI (Commissione di degustazione di appello)
Prosit!
Tecnologo Alimentare
*IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 90 concernente controlli connessi alle
denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle
menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione
dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n.
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560
della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della
Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
11 novembre 2011 recante la disciplina degli esami analitici per i
vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle
commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo
finanziamento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento
applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto
legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari n. 9276 del 12 giugno 2014, recante Approvazione del
tariffario di analisi ICQRF;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta
in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai
sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giungo 2014, n.
91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visti in particolare i commi 5, 6 e 8 dell'art. 65 della citata
legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai
citati commi 5, 6 e 8 dell'art. 65 della citata legge 12 dicembre
2016, n. 238, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici
per i vini DOCG, DOC e IGT, degli esami organolettici per i vini DOCG
e DOC e dell'attivita' delle commissioni di degustazione;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze con
nota n. 19238 dell'8 ottobre 2018, ai fini del concerto;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto con i seguenti termini,
definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:
a) «legge»: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
c) «regioni»: le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
d) «Autorita' di controllo»: il Ministero, quale Autorita'
nazionale competente incaricata di effettuare i controlli
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90, par. 2, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, in materia di denominazioni di
origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, e di controllare, ai sensi dell'art. 146 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, l'osservanza delle norme dell'Unione
europea nel settore vitivinicolo;
e) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari del Ministero, attraverso il quale si esercitano le
funzioni dell'Autorita' di controllo;
f) «organismo di controllo»: persona giuridica pubblica o privata
a cui l'Autorita' di controllo ha delegato le funzioni di controllo
di cui agli articoli 64 e 65 della legge, relativamente alla verifica
annuale del rispetto del disciplinare dei vini DOP e IGP, ai sensi
degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009;
g) «DOP», «DO», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i
prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;
h) «IGP», «IG» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti
vitivinicoli a indicazione geografica;
i) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui
all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e i sistemi
informativi regionali ove presenti;
l) «detentore»: l'operatore della filiera vitivinicola che
detiene la partita di vino oggetto degli esami analitici e/o
organolettici;
m) «registro telematico»: il registro tenuto con modalita'
telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293,
nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono
indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
n) «vigilanza»: complesso delle attivita', diverse dalle funzioni
di controllo di cui alla lettera f), svolte dai Consorzi di tutela di
cui all'art. 41 della legge;
o) «Laboratorio»: i laboratori autorizzati di cui all'art. 6 ed i
laboratori pubblici che operano in conformita' alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2005 «Criteri generali sulla competenza dei laboratori
di prova e di taratura», effettuando i controlli sulla base di
determinazioni analitiche accreditate dall'Ente unico di
accreditamento nazionale ACCREDIA.