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Sicurezza sul lavoro: Testo Unico in arrivo

By Redazione

Il Governo dimostra l’intenzione, non solo di rispettare i tempi della delega di cui all’articolo 1 della Legge 123/07, ma, addirittura, visto il trend degli incidenti anche mortali sul lavoro,
di anticipare a febbraio l’approvazione definitiva del Testo Unico delle leggi sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lo schema di decreto (I° parte) ha già subito un primo esame che ha comportato nuove significative modifiche ed ha confermato gli indirizzi della delega. È stato accolto il
principio delle semplificazioni degli adempimenti formali, che possono sicuramente agevolare le piccole e micro imprese nella gestione della sicurezza aziendale. Si tratta, in sostanza, di un
impegno a progettare i percorsi di formazione obbligatoria e per la standardizzazione delle procedure per la valutazione dei rischi.

Un altro aspetto, molto importante, riguarda il ruolo delle associazioni datoriali e degli organismi paritetici, che possono istituire il servizio sicurezza al quale possono rivolgersi le
imprese per una completa assistenza

A compensazione delle semplificazioni definite e nell’ottica di implementazione delle capacità oggettive di gestione della materia, è prevista, per i datori di lavoro che decidono
di assumere direttamente il ruolo di responsabile della sicurezza, una adeguata verifica delle conoscenze e competenze. Vale a dire che saranno stabiliti, in sede di conferenza Stato-Regioni, i
nuovi requisiti riguardanti la formazione dei datori di lavoro.

In attesa della nuova normativa, è quasi certo che sarà previsto un nuovo percorso formativo che andrà ben oltre le attuali 16 ore. Azzardando una previsione, si ha ragione
di ritenere che i nuovi corsi per datori di lavoro non saranno inferiori almeno a quelli attualmente previsti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32 ore). Quello che è
comunque certo è che è già stato sancito l’obbligo dell’aggiornamento periodico. Vengono pure confermate le norme di cui alla l. 123/07 riguardo alla vigilanza ed al regime
sanzionatorio. E qui il discorso si fa piuttosto serio.

Il Governo si è posto l’obiettivo di effettuare, nel corso dell’anno, 250.000 ispezioni per verificare lo stato di applicazione delle norme sul rapporto di lavoro e sulla sicurezza.

Viene dato il potere al personale ispettivo del ministero del Lavoro di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nei casi in cui riscontri personale non
regolarmente occupato ovvero nei casi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, riferite ad almeno il 20
percento del personale occupato, nonché nei casi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso potere spetta anche
al personale ispettivo delle ASL in riferimento alla sicurezza sul lavoro. E’ bene sapere, per comprendere il significato della norma, che ad oggi, le ispezioni totali ammontano a 59.000 anno.

Il decreto rafforza il ruolo ed aumenta la tutela dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed istituisce nuove figure, quali il RLS di territorio, di comparto e di sito. Gli RLS
territoriali o di comparto, la cui attività sarà disciplinata dai contratti di lavoro, sono stati introdotti per il controllo proprio delle piccole imprese in cui non esiste il
diritto di nomina.

E’ stata ulteriormente ribadita la responsabilità del datore di lavoro in merito alla individuazione e valutazione di tutti i rischi e di qualsiasi natura, subordinando gerarchicamente
allo stesso il RSPP e il medico competente (laddove previsto).

Ribadisco che come organizzazione abbiamo il dovere di attivare il «Servizio Sicurezza», capace di indirizzare, formare ed assistere le imprese per una corretta divulgazione della
cultura della sicurezza, anche come contributo allo sviluppo della imprenditorialità e della qualificazione del settore.

L’Associazione di Venezia ha precorso i tempi rispetto al Testo Unico, realizzando:
a) la standardizzazione delle procedure per la valutazione dei rischi;
b) la progettazione di un intervento formativo in grado di garantire una partecipazione attiva e responsabile di tutte le figure presenti nell’impresa;
c) l’aggiornamento periodico dei datori di lavoro-RSPP e l’ampliamento delle loro conoscenze e competenze;
d) la predisposizione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in riferimento alle linee-guida UNI-INAIL 2001;
e) la realizzazione di un Marchio che identifica le imprese che volontariamente hanno aderito.

Siamo sicuramente soddisfatti dal fatto che queste nostre scelte trovino riscontro quasi totale nel nuovo quadro giuridico, ma ancora siamo lontani, in termini di partecipazione delle imprese,
per poter incidere sulla situazione generale del settore.

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