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Rimborso IVA

By Redazione

Con circolare n. 3 del 23 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’esito di un contenzioso relativo al rifiuto di rimborsi IVA spettanti ad attività esenti.
In particolare i ricorrenti sostenevano che “dovevano essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con conseguente richiesta
del rimborso dell’IVA “erroneamente” applicata sugli acquisti e che non poteva essere detratta dai clienti, in genere operatori del settore sanitario (medici, cliniche, ecc.) a causa del
pro-rata di indetraibilità totale.
Data la complessità del tema, il ricorso è stato esaminato dalla Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito: “La prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta
Direttiva … dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze
di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un
diritto a detrazione”.
I ricorsi, quindi, risultano infondati.

Agenzia delle Entrate, circolare 23 gennaio 2007, n. 3
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