Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

By Redazione

Il Ministero dell’economia e Ministero del lavoro, con decreto 25 marzo 2008 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha identificato la documentazione che consente di attestare
l’assolvimento degli adempimenti relativi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e connessi sia al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente, sia al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
Il subappaltatore, in particolare, deve comunicare all’appaltatore alcuni dati relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto e, per esonerare l’impresa appaltatrice dalla
responsabilità solidale, deve presentare:
– la documentazione comprovante l’esatto versamento delle ritenute fiscali mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (redatta secondo il modello
allegato al decreto) unitamente alle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. In alternativa può essere prodotta
un’asseverazione redatta sulla base del modello allegato al decreto in oggetto;
– la documentazione comprovante l’assolvimento degli oneri contributivi ed assicurativi che comprende:
a) un prospetto analitico redatto in forma libera, dal quale risultino i nomi dei lavoratori impiegati, le relative retribuzioni ed i relativi importi contributivi versati,
b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS dopo la fine dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento
c) una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della
comunicazione.
In alternativa l’assolvimento degli adempimenti può essere provato mediante una asseverazione in tal senso di una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporsi sulla base del
modello di cui all’allegato 3 del decreto.
Producendo la suddetta documentazione, dunque, il committente si libera dal pericolo di incorrere nelle sanzioni amministrative.

Ministero dell’economia e Ministero del lavoro, decreto 25 febbraio 2008

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