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Quando si verifica un “abuso” in ambito fiscale

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 67 E del 13 dicembre 2007, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi della sentenza 21 febbraio 2006 espressa dalla Corte di giustizia CE in merito
ad una serie complessa di operazioni, collegate tra loro, poste in essere da diversi soggetti al fine di fruire di determinati vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili.
L’Agenzia, infatti, ha rilevato che i principi espressi dalla Corte rivestono un carattere di interesse generale per le amministrazioni fiscali dei diversi Stati UE che portano avanti azioni
volte a contrastare dei comportamenti abusivi dei contribuenti in tema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Dalla sentenza Ue emerge che, anche se la legislazione comunitaria non prevede alcuna disciplina specifica contro l’evasione, sussiste una clausola generale antiabuso che persegue l’obiettivo
di interesse generale della lotta alle frodi.
Nell’ordinamento comunitario, in particolare, esiste una differenziazione le due fattispecie rappresentate dall'”evasione” (che si verifica se il soggetto passivo si pone direttamente in
contrasto con una norma che gli impone un determinato comportamento quando il presupposto impositivo si è già verificato) e di “abuso” (rectius di “elusione”), che si realizza
nelle situazioni in cui, “nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone”, il
soggetto passivo “aggira una norma” per procurarsi un vantaggio altrimenti non conseguibile e comunque contrario alle finalità perseguite dalla norma stessa.
Se, infatti, ogni soggetto ha diritto condurre i suoi affari in modo da limitare la sua contribuzione fiscale, non è lecito avvalersi abusivamente del diritto comunitario per godere dei
vantaggi da esso previsti.
L’Agenzia, inoltre, ha evidenziato che “l’accertata esistenza da parte dei giudici comunitari di una clausola generale antiabuso immanente nel sistema della sesta direttiva, che consente di
perseguire determinati comportamenti dei contribuenti nell’ambito della realizzazione di un obiettivo di carattere generale dato dalla lotta alle frodi e agli abusi, fa sì che la stessa
integri il contenuto della direttiva medesima e risulti, quindi, anch’essa direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali”.
I giudici europei, inoltre, hanno stabilito che l’attività dei tribunali nazionali e dell’Amministrazione finanziaria deve essere orientata in base ai seguenti principi:
– le operazioni controverse devono procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni;
– da un insieme di elementi oggettivi deve risultare che lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Se si verifica un abuso, l’amministrazione fiscale ha il diritto di chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte per ciascuna operazione rilevante, consentendo al
soggetto passivo di effettuare quelle detrazioni che avrebbe potuto effettuare in assenza del comportamento abusivo.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 67 E del 13 dicembre 2007
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